Il recente abbordaggio della petroliera russa nel Nord Atlantico segna un punto di svolta nelle relazioni internazionali marittime. L’operazione statunitense, giustificata dalla necessità di implementare delle sanzioni, ma inquadrata nella nuova National Security Strategy 2025, solleva questioni fondamentali sulla tenuta del sistema giuridico internazionale e sui rischi di un ritorno a pratiche unilaterali che minacciano l’ordine marittimo globale, oltre a manifestare forti rischi di escalation militare.
Il sequestro della petroliera Marinera, precedentemente nota come Bella 1, avvenuto il 7 gennaio 2026 nel Nord Atlantico tra Islanda e Regno Unito, rappresenta un caso paradigmatico delle crescenti tensioni tra applicazione unilaterale di sanzioni economiche e rispetto del diritto internazionale del mare. L’operazione, condotta da forze speciali statunitensi dopo un inseguimento di oltre due settimane attraverso l’Atlantico, pone interrogativi cruciali sul futuro dell’ordine giuridico marittimo e sulle implicazioni geopolitiche di una prassi che, se normalizzata, potrebbe destabilizzare profondamente gli equilibri internazionali.
La vicenda assume particolare rilevanza alla luce della National Security Strategy 2025 pubblicata dalla Casa Bianca il 4 dicembre scorso, documento che rivela le vere motivazioni strategiche dell’azione americana ben oltre le giustificazioni formali addotte. La strategia riafferma la Dottrina Monroe attraverso un cosiddetto Trump Corollary, dichiarando l’intenzione di negare a competitori extra-emisferici la capacità di posizionare forze o controllare asset strategicamente vitali nell’emisfero occidentale. In questo quadro, il sequestro della Marinera non appare come un semplice atto di enforcement sanzionatorio, ma come parte di una più ampia riconfigurazione della proiezione di potenza americana nel suo emisfero di influenza.
Le basi giuridiche del diritto internazionale marittimo
Il diritto del mare si fonda su un principio cardine sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, nota come UNCLOS. L’articolo 92 della Convenzione stabilisce con chiarezza che le navi in alto mare sono soggette alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, principio che affonda le sue radici nel diritto consuetudinario internazionale e rappresenta uno dei pilastri dell’ordine marittimo globale. Questo sistema, costruito faticosamente nel dopoguerra, garantisce la libertà di navigazione e la certezza giuridica necessarie al commercio internazionale.
La Convenzione prevede eccezioni limitate e tassative al principio della giurisdizione esclusiva. L’articolo 110 consente l’abbordaggio in alto mare esclusivamente in caso contrasto alla pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni abusive non autorizzate, o quando vi sia fondato motivo di ritenere che la nave sia priva di nazionalità. Evidentemente, la violazione di sanzioni economiche unilaterali non figura tra le fattispecie che legittimano l’uso della forza in acque internazionali secondo il diritto del mare, a meno di una autorizzazione specifica proveniente o dallo Stato di bandiera, o dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
La Russia ha, di fatti, immediatamente contestato il sequestro richiamando proprio questi principi. Il Ministero dei Trasporti russo ha dichiarato che in conformità alle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, in acque internazionali vige il regime di libertà di navigazione e nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro navi regolarmente registrate nelle giurisdizioni di altri Stati. Mosca ha precisato che la Marinera aveva ricevuto permesso temporaneo di navigare sotto bandiera russa il 24 dicembre 2025, registrazione comunicata formalmente agli Stati Uniti il 31 dicembre.
Le argomentazioni statunitensi e la dottrina della nave apolide
La difesa giuridica americana si articola sulla qualificazione della Marinera come nave priva di nazionalità. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha definito la nave come un vascello della flotta ombra venezuelana, dichiarandola apolide dopo aver battuto una bandiera falsa. Questa argomentazione si fonda sulla tesi che il cambio di bandiera, avvenuto mentre la nave era inseguita dalle autorità americane, costituisse un atto fraudolento privo del legame sostanziale tra nave e Stato di registro richiesto dall’articolo 91 dell’UNCLOS.
La dottrina statunitense sostiene infatti che, quando una nave utilizza più bandiere per convenienza o effettua cambi di registro in circostanze sospette, essa possa essere trattata come priva di nazionalità e quindi soggetta alla giurisdizione universale. Washington ha inoltre richiamato il mandato di sequestro emesso da un tribunale federale americano, basato su precedenti violazioni delle sanzioni statunitensi da parte della Bella 1, sanzionata nel giugno 2024 per presunto trasporto di petrolio per conto del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane.
Tuttavia, questa costruzione giuridica presenta fragilità evidenti sul piano del diritto internazionale. Il concetto di legame sostanziale, pur presente nella Convenzione, non è definito in modo preciso e la prassi internazionale ha sempre riconosciuto ampia discrezionalità agli Stati nel determinare le condizioni di registrazione delle proprie navi. La rapidità del cambio di bandiera, per quanto sospetta, non costituisce di per sé prova di frode se, come nel caso di specie la Russia, lo Stato di registro ha formalmente accettato la nave nel proprio registro navale e ne ha dato comunicazione agli altri Stati.
Le vere motivazioni strategiche secondo la National Security Strategy 2025
Oltre le giustificazioni giuridiche formali, la National Security Strategy 2025 rivela le autentiche motivazioni dell’azione americana. Il documento definisce come interesse nazionale vitale degli Stati Uniti garantire che l’emisfero occidentale rimanga ragionevolmente stabile e ben governato, prevenendo migrazioni di massa, facilitando la cooperazione governativa contro i cartelli della droga e impedendo incursioni straniere ostili o proprietà di asset chiave. La strategia identifica esplicitamente il controllo delle vie marittime cruciali e delle catene di approvvigionamento strategico come priorità fondamentale per impedire ad attori stranieri di danneggiare l’economia americana.
In questo contesto, il sequestro della Marinera appare come applicazione pratica del principio secondo cui gli Stati Uniti non tollerano più la presenza o il controllo di asset strategici da parte di competitori extra-emisferici nella loro sfera di influenza. Il petrolio venezuelano, risorsa strategica dell’emisfero occidentale, diventa oggetto di contesa non solo per ragioni sanzionatorie, ma come strumento di riaffermazione del dominio regionale americano. La cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, avvenuta il 4 gennaio 2026, conferma che il blocco navale non è un’azione isolata ma parte di una strategia complessiva di riproposizione della supremazia statunitense nell’emisfero.
In sostanza, la National Security Strategy 2025 riorienta gli Stati Uniti verso l’emisfero occidentale e riafferma la Dottrina Monroe con un Trump Corollary, essenzialmente asserendo una presenza neo-imperialista. Questa riconfigurazione strategica potrebbe anche comportare il trasferimento di risorse militari da teatri considerati meno rilevanti, come l’Europa e il Medio Oriente, verso l’emisfero occidentale e l’Indo-Pacifico, segnalando una ridefinizione delle priorità geopolitiche americane.
Le criticità per l’ordine internazionale
L’accettazione della prassi americana costituirebbe tuttavia un pericoloso precedente per il sistema giuridico internazionale marittimo. Se ogni potenza ritenesse legittimo disconoscere la bandiera di navi straniere sulla base di proprie valutazioni unilaterali circa la legittimità del cambio di registro, il principio della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera verrebbe svuotato di significato. Le conseguenze sarebbero devastanti per la certezza giuridica e la prevedibilità delle relazioni marittime internazionali.
Il caso solleva questioni di asimmetria di potere particolarmente rilevanti per le medie potenze e per l’Unione Europea. Se gli Stati Uniti possono sequestrare navi in alto mare invocando violazioni delle proprie sanzioni unilaterali, altri Stati potrebbero rivendicare lo stesso diritto rispetto alle proprie normative interne. Questa frammentazione del diritto del mare, finirebbe per compromettere gravemente la libertà di navigazione, principio fondamentale non solo per il commercio globale ma anche per la proiezione di potenza delle marine militari europee e della stessa Italia, da dove il confronto diretto con la presenza statunitense diventa impari.
Per l’Italia, nazione con una lunga tradizione marittima e interessi commerciali globali, il precedente della Marinera presenta rischi concreti. Il nostro Paese beneficia enormemente del sistema di libertà di navigazione garantito dall’UNCLOS e dalla certezza giuridica che ne deriva. Un mondo in cui le maggiori potenze possono unilateralmente sequestrare navi in alto mare sulla base di proprie sanzioni domestiche, è un mondo in cui gli operatori marittimi italiani ed europei si troverebbero esposti a rischi giuridici imprevedibili, con conseguenze negative per la competitività del nostro sistema portuale e della nostra flotta mercantile.
Sul piano geopolitico più ampio, la vicenda tende ad accelerare la tendenza alla multipolarizzazione conflittuale degli spazi marittimi. In effetti, la Russia aveva dispiegato forze navali, incluso un sottomarino, per scortare la nave, segnalando la determinazione di Mosca a contrastare l’azione americana. Sebbene le forze russe non siano arrivate in tempo, l’episodio dimostra come le tensioni su questioni marittime possano rapidamente provocare escalation in cui singoli incidenti possono condurre verso confronti militari diretti tra grandi potenze.
La questione assume inoltre particolare delicatezza sotto il punto di vista dell’unità di intenti per il vecchio continente. Il Regno Unito ha fornito supporto logistico e di sorveglianza all’operazione americana, ma altri Stati membri dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, non sono stati consultati su un’azione che stabilisce un precedente potenzialmente lesivo dei loro interessi marittimi di lungo periodo. Questa asimmetria rivela le fragilità dell’autonomia strategica europea, anche in materia di diritto del mare, oltre alla necessità di una posizione più coesa e assertiva dell’Unione su questioni che toccano interessi fondamentali comuni.
In conclusione, il sequestro della Marinera rappresenta molto più di una controversia giuridica su sanzioni economiche. Esso segna un possibile punto di svolta nell’ordine marittimo internazionale, dove le norme consolidate del diritto del mare rischiano di essere subordinate agli obiettivi strategici unilaterali delle grandi potenze. Per l’Italia e per l’Europa, la vicenda impone una riflessione urgente sulla necessità di difendere il sistema multilaterale basato su regole, anche quando ciò comporti divergenze rispetto alle scelte del principale alleato atlantico. La tutela della libertà di navigazione e della certezza giuridica in alto mare non è questione tecnica ma interesse strategico vitale per una Nazione marittima come l’Italia, ma anche un modo per evitare pericolose escalation fra potenze marittime e militari. È quanto mai opportuno che ciascuna nazione faccia quindi valere le proprie posizioni nelle sedi appropriate, dal Tribunale Internazionale del Diritto del Mare alle istituzioni europee e atlantiche.