Non ci sarebbe una prova sufficiente per affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che quella notte sia stata commessa una violenza sessuale di gruppo. È questo il punto centrale delle motivazioni con cui il tribunale di Siena ha assolto due giovani schermidori italiani, accusati di abusi ai danni di una 17enne tesserata per l’Uzbekistan, per un episodio risalente al 4-5 agosto 2023 durante un raduno a Chianciano Terme. La sentenza era stata pronunciata il 18 maggio 2026 con rito abbreviato, con la formula piena “perché il fatto non sussiste”. Le motivazioni del gup Andrea Grandinetti sono state depositate il 14 agosto. Il pubblico ministero aveva chiesto per entrambi gli imputati una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere.
Per il giudice, il processo non ha raggiunto la soglia probatoria necessaria per una condanna. Nelle motivazioni si parla di un “difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio”, legato in particolare alla possibilità di ritenere provata l’esistenza della condotta contestata. Il tribunale rileva inoltre nel racconto della giovane un “basso grado di coerenza interna“. Uno dei punti esaminati riguarda le condizioni psicofisiche della ragazza nella notte dei fatti, soprattutto il suo stato di coscienza e quindi la capacità di intendere e di volere. Secondo il giudice, le dichiarazioni sull’assunzione di alcolici risultano incoerenti e sarebbero state smentite sia da alcune testimonianze sia da un video acquisito agli atti.
Nel filmato, secondo quanto riportato nelle motivazioni, la giovane viene mostrata mentre cammina in condizioni di piena coscienza e arriva anche a saltare per gioco sulle spalle di uno degli imputati. Il tribunale prende in considerazione anche la circostanza che la ragazza non avrebbe consumato bevande alcoliche dopo la chiusura del bar. Tra quel momento e l’ingresso nella stanza dove si trovavano i due imputati e un loro amico sarebbero trascorsi “almeno 90 minuti”. Un intervallo che, secondo il giudice, porta a ritenere verosimile che la giovane fosse lucida.
Anche la positività ai cannabinoidi non viene ritenuta un elemento sufficiente per ricostruire lo stato della ragazza al momento dei rapporti sessuali. Il dato, scrive il giudice, non può essere “razionalmente valorizzata al fine di datare l’intervenuta assunzione” della sostanza e quindi non può essere collegato con certezza temporale ai fatti contestati. Un altro passaggio fondamentale delle motivazioni riguarda il consenso. Anche su questo aspetto il tribunale rileva un “difetto di attendibilità” nelle dichiarazioni della giovane, parlando sia di una carenza di “coerenza estrinseca”, sia di elementi emersi attraverso le testimonianze. In particolare, viene presa in esame la deposizione di un’amica della ragazza, alla quale quest’ultima avrebbe confidato di aver avuto rapporti sessuali con altri ragazzi presenti al ritiro nei giorni precedenti. L’amica aveva inoltre messo a verbale i nomi dei due imputati.
È uno degli elementi che il giudice considera nella valutazione complessiva dell’attendibilità del racconto e dell’assenza di consenso. La conclusione è netta: per il tribunale è impossibile “attribuire ‘fede’ alle dichiarazioni di parte civile in ordine all’assenza di consenso”. La decisione arriva quasi tre anni dopo i fatti contestati. Alla lettura della sentenza, il 18 maggio, la giovane, oggi maggiorenne, era presente in aula ed era scoppiata in lacrime. Nelle motivazioni depositate nei giorni scorsi, il giudice ricostruisce quindi un quadro nel quale, secondo il tribunale, gli elementi raccolti non consentono di superare la soglia del ragionevole dubbio. Il punto non è dunque l’affermazione di una diversa verità dei fatti, ma l’impossibilità, per il giudice, di considerare sufficientemente provati gli elementi dell’accusa.
L'articolo “Racconto non attendibile, difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio”, ecco perché due giovani schermidori sono stati assolti dall’accusa di violenza sessuale proviene da Il Fatto Quotidiano.