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“Nuove dichiarazioni al Riesame”, la difesa di Valter Lavitola: “Ranucci avvisato sul rischio di attentati il 7 settembre”

Non una ritrattazione, ma un chiarimento e nuove dichiarazioni già al Tribunale del Riesame. A cinque giorni dalla confessione con cui Valter Lavitola ha ammesso davanti al gip di essere il mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, la difesa del faccendiere torna in carcere per preparare il prossimo passaggio giudiziario. L’avvocato Arturo Cola è entrato – come annunciato – nel carcere di Rebibbia per incontrare il suo assistito e mettere a punto la strategia in vista dell’udienza del Riesame, che la difesa presume possa tenersi la prossima settimana. “Sono qui oggi per parlare con Lavitola e verificare se è necessario integrare la confessione del 12 agosto in vista dell’udienza del Riesame che si terrà presumo la settimana prossima”, ha detto Cola prima di entrare nel carcere romano. Il legale ha subito escluso l’ipotesi di un passo indietro. “Non si tratta di ritrattare o dire cose diverse”, ha spiegato, ma di “puntualizzare e offrire un’interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito”. E proprio il Riesame offre alla difesa uno strumento per farlo: “Questo ci è possibile perché al Riesame si possono fare dichiarazioni spontanee”.

La mossa arriva dopo l’interrogatorio del 12 agosto, quando Lavitola aveva riconosciuto di aver commissionato l’attentato, sostenendo però una versione molto diversa da quella ipotizzata dagli investigatori sul movente. Secondo quanto riferito dall’ex editore, l’obiettivo non sarebbe stato fare del male a Ranucci, ma provocare un episodio tale da determinare un innalzamento del livello della sua protezione. Una ricostruzione che la difesa sta cercando ora di rendere più precisa e circostanziata dopo che il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari. Il problema, per Lavitola, è che quella confessione non gli ha aperto le porte del carcere. Dopo l’interrogatorio, la richiesta di sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari è stata respinta. Il gip ha ritenuto non sufficientemente convincenti alcuni passaggi della versione fornita dall’indagato, definendo il movente indicato dalla difesa “inverosimile” e le dichiarazioni dell’imprenditore “prive di riscontri” e “fumose”.

“Noi riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre. C’è stato, infatti, un incontro il 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati. Questo quindi un mese e mezzo prima dell’attentato medesimo. “A noi interessano i fatti: in sede di interrogatorio di garanzia il mio assistito ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull’attentato”, ha aggiunto. Uno dei passaggi sui quali Cola insisteva domenica – annunciando l’intenzione della difesa – riguardava proprio Ranucci e la sua sicurezza. La difesa ha sostenuto che “gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta”. Un elemento che, secondo i legali, sarebbe coerente con la spiegazione fornita da Lavitola: un’azione pensata come dimostrativa per provocare una reazione delle autorità e ottenere una maggiore protezione per il giornalista.

La tesi viene collegata anche alle modalità concrete dell’attentato. “Loro non avevano alcuna intenzione di far male a Ranucci, lo si vede dalle modalità dell’attentato”, aveva sostenuto Cola riferendosi ai presunti esecutori materiali. La difesa punta dunque a mettere in discussione non l’esistenza dell’azione, che Lavitola ha ammesso di aver commissionato, ma la sua finalità e soprattutto l’effettiva volontà di provocare un danno alla vittima. È un punto centrale anche perché il giudice che aveva disposto le misure cautelari nei confronti di chi avrebbe materialmente piazzato l’ordigno non aveva riconosciuto l’ipotesi di strage. Ora i difensori di Lavitola cercano di utilizzare le modalità dell’attacco per sostenere una lettura meno grave della vicenda. Resta invece sullo sfondo il tema del cosiddetto “terzo livello”. Alla domanda sull’eventuale esistenza di un livello ulteriore rispetto a Lavitola e agli esecutori, Cola aveva parlato di “congetture”. E aveva aggiunto: “È intuibile che dopo l’attentato Ranucci avesse capito chi fosse il mandante”. Una congettura che, al momento, non trova alcun riscontro negli atti.

Sono intanto attese nuove analisi del computer e del cellulare dell’ex editore, mentre Ranucci potrebbe essere ascoltato dai pm come persona informata sui fatti. C’è poi la posizione di Gomes Tavares, il cittadino camerunese indicato come factotum di Lavitola e ritenuto dagli investigatori un possibile intermediario nell’organizzazione dell’attentato. La Procura dovrebbe procedere con la richiesta di estradizione. Tavares, intervistato dal Tg1, nei giorni scorsi ha detto di essere pronto a rientrare in Italia “prestissimo”: “Dicono che all’aeroporto mi prendono però io sono testardo. E voglio tornare”.

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“Racconto non attendibile, difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio”, ecco perché due giovani schermidori sono stati assolti dall’accusa di violenza sessuale

Non ci sarebbe una prova sufficiente per affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che quella notte sia stata commessa una violenza sessuale di gruppo. È questo il punto centrale delle motivazioni con cui il tribunale di Siena ha assolto due giovani schermidori italiani, accusati di abusi ai danni di una 17enne tesserata per l’Uzbekistan, per un episodio risalente al 4-5 agosto 2023 durante un raduno a Chianciano Terme. La sentenza era stata pronunciata il 18 maggio 2026 con rito abbreviato, con la formula piena “perché il fatto non sussiste”. Le motivazioni del gup Andrea Grandinetti sono state depositate il 14 agosto. Il pubblico ministero aveva chiesto per entrambi gli imputati una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere.

Per il giudice, il processo non ha raggiunto la soglia probatoria necessaria per una condanna. Nelle motivazioni si parla di un “difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio”, legato in particolare alla possibilità di ritenere provata l’esistenza della condotta contestata. Il tribunale rileva inoltre nel racconto della giovane un “basso grado di coerenza interna“. Uno dei punti esaminati riguarda le condizioni psicofisiche della ragazza nella notte dei fatti, soprattutto il suo stato di coscienza e quindi la capacità di intendere e di volere. Secondo il giudice, le dichiarazioni sull’assunzione di alcolici risultano incoerenti e sarebbero state smentite sia da alcune testimonianze sia da un video acquisito agli atti.

Nel filmato, secondo quanto riportato nelle motivazioni, la giovane viene mostrata mentre cammina in condizioni di piena coscienza e arriva anche a saltare per gioco sulle spalle di uno degli imputati. Il tribunale prende in considerazione anche la circostanza che la ragazza non avrebbe consumato bevande alcoliche dopo la chiusura del bar. Tra quel momento e l’ingresso nella stanza dove si trovavano i due imputati e un loro amico sarebbero trascorsi “almeno 90 minuti”. Un intervallo che, secondo il giudice, porta a ritenere verosimile che la giovane fosse lucida.

Anche la positività ai cannabinoidi non viene ritenuta un elemento sufficiente per ricostruire lo stato della ragazza al momento dei rapporti sessuali. Il dato, scrive il giudice, non può essere “razionalmente valorizzata al fine di datare l’intervenuta assunzione” della sostanza e quindi non può essere collegato con certezza temporale ai fatti contestati. Un altro passaggio fondamentale delle motivazioni riguarda il consenso. Anche su questo aspetto il tribunale rileva un “difetto di attendibilità” nelle dichiarazioni della giovane, parlando sia di una carenza di “coerenza estrinseca”, sia di elementi emersi attraverso le testimonianze. In particolare, viene presa in esame la deposizione di un’amica della ragazza, alla quale quest’ultima avrebbe confidato di aver avuto rapporti sessuali con altri ragazzi presenti al ritiro nei giorni precedenti. L’amica aveva inoltre messo a verbale i nomi dei due imputati.

È uno degli elementi che il giudice considera nella valutazione complessiva dell’attendibilità del racconto e dell’assenza di consenso. La conclusione è netta: per il tribunale è impossibile “attribuire ‘fede’ alle dichiarazioni di parte civile in ordine all’assenza di consenso”. La decisione arriva quasi tre anni dopo i fatti contestati. Alla lettura della sentenza, il 18 maggio, la giovane, oggi maggiorenne, era presente in aula ed era scoppiata in lacrime. Nelle motivazioni depositate nei giorni scorsi, il giudice ricostruisce quindi un quadro nel quale, secondo il tribunale, gli elementi raccolti non consentono di superare la soglia del ragionevole dubbio. Il punto non è dunque l’affermazione di una diversa verità dei fatti, ma l’impossibilità, per il giudice, di considerare sufficientemente provati gli elementi dell’accusa.

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