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Da autodidatta a imprenditore tech: così Fabrizio Bernini ha costruito un gruppo da 230 milioni

Articolo tratto dal numero di ottobre 2026 di Forbes Italia. Abbonati!

Dai primi software gestionali alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale oggi al servizio di industria, sanità, automazione, robotica ed energie rinnovabili. La Zucchetti Centro Sistemi (Zcs), azienda nata in Toscana nel 1985 per gestire la contabilità delle piccole imprese locali, è oggi gruppo multibusiness da 230 milioni di euro di fatturato e 850 dipendenti, oltre la metà under 40, protagonista dell’innovazione tecnologica in Italia e in Europa.

A guidare l’azienda con sede a Terranuova Bracciolini, comune del Valdarno superiore in provincia di Arezzo, è Fabrizio Bernini. Un imprenditore, oggi anche presidente di Confindustria Toscana, che si è costruito da sé e che è riuscito a far crescere la sua azienda pur provenendo, per formazione, dal mondo dell’elettronica. Alla programmazione si è avvicinato da autodidatta, e si è distinto dall’inizio per la capacità di interpretare prima degli altri i segnali di cambiamento nel mercato. “Sono sempre stato attento e curioso. La curiosità è cultura, e senza la curiosità non si apprende”, dice.

I tre laboratori di R&D: robotica, intelligenza artificiale e creatività

Non sorprende che Zcs abbia spinto sull’acceleratore dell’innovazione per ottenere soluzioni integrate tra informatica, elettronica e meccanica, capendo presto che la stessa competenza che gestiva i processi aziendali poteva governare anche un robot. Da lì la spinta a diversificare il business su mercati paralleli: dal mondo dell’impresa a quello della sanità, dai sistemi di automazione e tracciabilità ai robot rasaerba, fino alle proposte per l’efficientamento energetico. Idee, soluzioni e brevetti che arrivano dai diversi laboratori di ricerca e sviluppo: oltre 80 tra tecnici e ingegneri pronti a sperimentare di volta in volta secondo gli obiettivi aziendali e delle varie divisioni.

All’inizio, nel 2005, fu il Laboratorio delle idee, che oggi si occupa di robotica con una squadra di meccanici, informatici, elettronici e designer. Poi, dal 2023, il Laboratorio della follia per soluzioni ‘follemente azzardate’, destinate all’ambito dell’intelligenza artificiale, e il Laboratorio della creatività, che coniuga creatività e know-how da declinare secondo le necessità delle cinque business unit dell’azienda. Sull’intelligenza artificiale Bernini ha un’idea precisa: non va limitata, perché è una tecnologia trasversale e, dice, “socialmente democratica”. Va però governata, portata a scuola e in azienda con un lavoro di formazione e cultura, senza lasciare che le nuove generazioni la subiscano passivamente, come accade con i social.

Il capitale umano e la continuità generazionale guidata da Chiara Bernini

In azienda le persone sono al centro. Una scelta non casuale, in una terra che ha dato i natali a uno dei più grandi umanisti del Rinascimento: Poggio Bracciolini. Imprenditore di prima generazione, Bernini non nasconde da dove viene: “Ho sofferto, so cosa sono la povertà e la ricchezza. La più grande ricchezza è la povertà: chi capisce cosa c’è dietro la sofferenza, l’umanità, i valori, sa vedere l’importanza delle singole persone e del territorio”. Da qui, racconta, “è importante riconoscere al capitale umano un vero valore, dare fiducia alle persone che lavorano per te. Molte delle idee vengono proprio dai più giovani, che sono appena entrati e che sono anche più abituati a usare la tecnologia in un certo modo”.

Bernini punta sui giovani talenti e sostiene l’importanza di lavorare per tempo a un ricambio generazionale. Un tema, ricorda, che riguarda oltre il 60% delle imprese toscane, governate da ultra-65enni. In Zcs la transizione è già cominciata, visto che dal 2019 la figlia Chiara affianca Bernini nella gestione. Con un approccio diverso dal suo: far crescere e consolidare Zcs anche attraverso l’acquisizione di società dello stesso settore, in cerca di nuovi capitali, risorse e competenze strutturali. “Oggi si cresce anche così”, commenta.

Il Palazzo del Futuro e la spinta sulla robotica collaborativa

C’è poi da considerare, per l’imprenditore, il legame con la terra d’origine. L’identità, in un mercato che si muove su scenari globali, può fare la differenza. “Credo che sia cruciale il senso di appartenenza al territorio, riuscire ad avere successo nel luogo in cui si è nati, senza dover essere legati a fondi di investimento. Credo nell’idea di crescere insieme su questo territorio”. Zcs guarda con fiducia al domani nonostante le incognite all’orizzonte.

Pochi giorni fa ha inaugurato il Palazzo del Futuro, il nuovo spazio dedicato all’innovazione nel campo della robotica e dell’automazione. “Vedo un’accelerazione fortissima della robotica. Nel nuovo stabilimento punteremo a sviluppare robot professionali per la gestione delle grandi aree verdi, insieme a quelli collaborativi da impiegare, ad esempio, nei ristoranti e negli alberghi. Un altro campo d’azione è quello dell’automazione e della logistica industriale. A queste soluzioni affianchiamo gli strumenti per l’integrazione nei processi aziendali: dal software in cloud all’intelligenza artificiale. Strumenti che fanno la differenza nelle dinamiche di mercato”. 

La visione sulla sostenibilità e l’agrivoltaico in Europa

L’attenzione alla sostenibilità ambientale è un altro tema con cui l’azienda toscana si misura. Sul Green Deal europeo Bernini ha un giudizio netto: l’Ue “ha fatto la scelta giusta, ma forse è stata troppo spinta e troppo avanzata per permettere una buona e omogenea integrazione”.

La sua ricetta è più pragmatica: partire da quello che la natura mette a disposizione. “Il sole produce fino a diecimila volte più energia di quella di cui abbiamo bisogno: dobbiamo solo imparare a sfruttarlo meglio”, spiega, citando come esempio l’impianto agrivoltaico realizzato in Germania: pannelli fotovoltaici da un megawatt, abbinati a un sistema di accumulo modulare da 6,7 megawattora distribuito su 26 unità indipendenti. 

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Jio Platforms, il colosso del miliardario Mukesh Ambani, punta a raccogliere 3,2 miliardi con la più grande Ipo dell’India

Di Yessar Rosendar, Forbes Staff

Jio Platforms, controllata da Reliance Industries del miliardario Mukesh Ambani, punta a raccogliere fino a 302 miliardi di rupie (3,2 miliardi di dollari) in quella che potrebbe diventare la più grande Ipo mai realizzata in India.

I dettagli dell’Ipo di Jio Platforms

Reliance Industries ha comunicato in un documento depositato presso la Borsa nella tarda serata di mercoledì che Jio Platforms ha fissato una forchetta di prezzo compresa tra 1.065 e 1.119 rupie per azione per la sua prima offerta pubblica, che prevede l’emissione di un massimo di 270 milioni di nuove azioni.

Gli investitori istituzionali selezionati (anchor investors) potranno iniziare a sottoscrivere le azioni lunedì, prima dell’apertura dell’offerta agli investitori retail, prevista per il 21 ottobre, e della sua chiusura il 23 ottobre.

Una valutazione da 108 miliardi di dollari

Al prezzo massimo della forchetta, Jio Platforms raggiungerebbe una valutazione di 10.300 miliardi di rupie (108 miliardi di dollari). A questa valutazione, diventerebbe la quarta società indiana per capitalizzazione di mercato, dietro alla controllante Reliance Industries, Bharti Airtel e Hdfc Bank.

Si tratta inoltre di una valutazione più che doppia rispetto ai 4.900 miliardi di rupie del 2020, quando Meta Platforms investì 5,7 miliardi di dollari nella società e Google si impegnò a investirne altri 4,5 miliardi.

Come saranno utilizzati i proventi dell’Ipo

Jio Platforms, guidata in qualità di amministratore delegato da Akash Ambani, figlio maggiore di Mukesh Ambani, prevede di utilizzare circa 275 miliardi di rupie (2,9 miliardi di dollari) dei proventi dell’Ipo per rimborsare il debito, secondo quanto riportato nel prospetto informativo.

Durante l’assemblea degli azionisti dello scorso anno, il presidente di Reliance, Mukesh Ambani, aveva dichiarato che la società avrebbe potuto quotarsi in Borsa entro giugno 2026, ma i piani sono stati rinviati a causa delle tensioni geopolitiche.

Prima dell’Ipo, Reliance deteneva una partecipazione del 66,4% in Jio Platforms, mentre Meta possedeva il 10% e Google l’8%, secondo il prospetto preliminare dell’offerta.

Jio Platforms, oltre 533 milioni di abbonati e ricavi in crescita

Con oltre 533 milioni di abbonati a giugno, Jio Platforms è il più grande operatore di telefonia mobile dell’India. Nell’esercizio chiuso il 31 marzo 2026, i ricavi sono aumentati del 14,6%, raggiungendo 1.500 miliardi di rupie, mentre l’utile netto è cresciuto del 15%, attestandosi a 300 miliardi di rupie.

La società ha rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni quando, nel 2016, ha lanciato il proprio servizio offrendo chiamate vocali gratuite e traffico dati a basso costo.

Da allora ha continuato ad ampliare la propria presenza nel settore digitale e prevede di investire 110 miliardi di dollari nei prossimi sette anni in nuovi data center e iniziative legate all’intelligenza artificiale.

Il patrimonio di Mukesh Ambani

Con un patrimonio netto in tempo reale stimato in 83,3 miliardi di dollari, Ambani è tra le persone più ricche dell’India. È presidente di Reliance Industries, conglomerato attivo nei settori dell’energia, della petrolchimica, delle telecomunicazioni, della vendita al dettaglio, dei media e dei servizi finanziari.

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Deepfake, social e stampa: l’IA “entra” nel codice penale. 

«Chi è senza deepfake scagli la prima pietra». Si potrebbe adeguare così il precetto evangelico, ma la legge non punta il dito contro ogni contenuto artificiale: il confine penale si supera quando la diffusione non consensuale di un falso credibile provoca un danno ingiusto alla persona coinvolta.

È questo il punto di partenza per leggere il nuovo art. 612-quater c.p., introdotto dall’art. 26 della legge 23 settembre 2025, n. 132. La norma si inserisce in una realtà nella quale immagini, video e voci possono essere alterati con l’intelligenza artificiale e passare, in pochi minuti, da una chat privata a una platea molto più ampia. Proprio per questo, la responsabilità non può essere ricavata automaticamente né dalla sola esistenza del deepfake né dal semplice fatto che qualcuno lo abbia condiviso.

Ma cosa si intende per deepfake? Stiamo parlando di un’immagine, un contenuto audio o un video generato o manipolato mediante intelligenza artificiale che riproduce persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che può apparire, a chi lo osserva, falsamente autentico o veritiero. In pratica, la tecnologia può ricreare realisticamente il volto, i movimenti o la voce di una persona, facendo sembrare che abbia detto o fatto qualcosa che non è mai avvenuto; esempi tipici sono il face swapping e il voice cloning.

La nuova regola

L’art. 612-quater c.p. prende in considerazione la condotta di chi, senza il consenso della persona rappresentata, cede, pubblica o altrimenti diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, cagionando un danno ingiusto.

La fattispecie richiede dunque una valutazione complessiva. Devono venire in rilievo l’impiego dell’intelligenza artificiale, l’idoneità del contenuto a sembrare genuino, l’assenza di un consenso rilevante nel contesto e la produzione di un danno ingiusto alla persona rappresentata. La mera circolazione di un contenuto manipolato, senza la verifica degli altri elementi e della concreta condotta del diffusore, non consente di concludere automaticamente per la responsabilità penale.

L’espressione «idoneo a indurre in inganno sulla loro genuinità» è quella utilizzata dalla legge. In pratica, per comprendere se il contenuto abbia questa caratteristica, si potrà considerare anche quanto appaia plausibile a un osservatore medio: non è però una formula testuale della disposizione, ma un possibile criterio di lettura. Anche il danno ingiusto deve essere valutato in concreto, tenendo conto della persona coinvolta, del contenuto e delle conseguenze della diffusione.

Quando l’IA rende il fatto più grave

La legge n. 132/2025 non si è limitata a introdurre il reato sui deepfake. Ha previsto anche un’aggravante comune, all’art. 61, primo comma, n. 11-undecies, c.p., per i fatti commessi mediante sistemi di intelligenza artificiale. Il semplice ricorso alla tecnologia, tuttavia, non basta: l’aggravante può rilevare quando il sistema, per la sua natura o per le modalità di utilizzo, costituisca un mezzo insidioso, ostacoli la pubblica o privata difesa oppure aggravi le conseguenze del reato.

Nel caso dell’art. 612-quater, l’impiego dell’IA è già un elemento costitutivo della fattispecie. L’aggravante non va quindi presentata come automatica conseguenza del deepfake: occorre verificare, caso per caso, un’ulteriore e concreta maggiore offensività nelle modalità del fatto.

Social, chat e repost

Post, reel, storie, thread, messaggi con allegati manipolati, audio clonati e condivisioni su WhatsApp o Telegram sono alcune delle forme nelle quali un deepfake può circolare. Anche l’inoltro o la ripubblicazione possono assumere rilievo, ma non per il solo fatto di aver rilanciato un contenuto: bisogna verificare se, nella concreta condotta del diffusore, ricorrano tutti gli elementi della fattispecie.

Lo stesso vale per chat e gruppi chiusi. La diffusione in un ambiente non aperto al pubblico può essere valutata alla luce delle modalità dell’invio, dell’ampiezza della cerchia dei destinatari, del contenuto e delle conseguenze prodotte. Non è dunque corretto considerare ogni condivisione privata automaticamente irrilevante, ma neppure ogni inoltro automaticamente punibile.

Per utenti, creator e gestori di pagine, la cautela consiste nel fermarsi prima del rilancio, soprattutto quando il materiale riguarda persone riconoscibili, dichiarazioni apparentemente autentiche o voci ottenute mediante clonazione. A seconda dei fatti, possono venire in rilievo anche la diffamazione, la disciplina sulla protezione dei dati personali, le norme sul cyberbullismo o altre tutele civili e penali. La loro applicazione, però, deve essere verificata caso per caso e non discende automaticamente dalla sola presenza di un deepfake.

La procedibilità è, in via ordinaria, a querela della persona offesa. La legge prevede tuttavia alcuni casi di procedibilità d’ufficio: quando il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità e quando il fatto è commesso nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Quest’ultima ipotesi richiede particolare attenzione. Non basta che il contenuto riguardi genericamente un politico, un magistrato o un appartenente alle forze dell’ordine. Occorre verificare se la condotta sia stata realizzata nei confronti di una pubblica autorità e proprio a causa delle funzioni esercitate, secondo la condizione indicata dalla norma.

Il tema delle testate online

La logica della norma non si arresta ai confini dei social personali. Poiché l’art. 612-quater c.p. menziona la pubblicazione e la diffusione e si rivolge a «chiunque», il tema riguarda anche chi opera professionalmente nell’informazione. Per una testata online, incorporare, embeddare o ripubblicare un video, una fotografia o un audio proveniente da una fonte terza può porre un problema se il materiale è stato alterato con IA, appare idoneo a ingannare, manca il consenso e produce un danno ingiusto.

Questo non significa che ogni errore editoriale si trasformi in reato, né che la responsabilità del direttore, dell’editore o del responsabile digitale sia automatica. Eventuali profili penali devono essere accertati in concreto, considerando la condotta individuale, il contributo effettivamente prestato, le informazioni disponibili e l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie. Dall’art. 612-quater non discende una generale posizione di garanzia riferibile indistintamente a tutti i ruoli della redazione.

Anche l’interesse pubblico della notizia e il diritto di cronaca non costituiscono un’esenzione automatica. La pubblicazione richiede di esaminare il quadro complessivo del caso: la natura del contenuto, le modalità di acquisizione e presentazione, la sua attendibilità, il consenso, il danno prospettato e tutti gli altri elementi giuridicamente rilevanti. In questa prospettiva, il dovere giornalistico di verificare le fonti assume un peso particolare quando il materiale è virale, sorprendente o destinato a incidere sulla reputazione di una persona.

La velocità della pubblicazione può rendere più difficile questo controllo, ma non sostituisce la verifica dei presupposti del reato. Una redazione che utilizza materiale prodotto da terzi si trova quindi davanti a un problema di metodo prima ancora che di tecnologia: capire da dove proviene il contenuto, quanto è verificabile e quale significato assume nel contesto in cui viene pubblicato.

Verifiche, tracciabilità e trasparenza

Controllare la fonte originaria, chiedere il file originale, confrontare versioni e metadati quando disponibili, conservare la documentazione delle verifiche e predisporre una procedura rapida per gestire contestazioni o richieste di rettifica sono buone pratiche di compliance editoriale. Possono ridurre il rischio di errori e aiutare a ricostruire il percorso seguito dal contenuto, ma non sono obblighi imposti direttamente dall’art. 612-quater e non eliminano da soli eventuali responsabilità.

È utile distinguere questo piano organizzativo dagli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. L’art. 50, paragrafo 4, richiede al deployer che genera o manipola un deepfake di rendere noto che il contenuto è stato artificialmente generato o manipolato, secondo le modalità previste dal regolamento.

La stessa disposizione disciplina separatamente i testi generati o manipolati e pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Per questi contenuti, l’obbligo di disclosure non si applica quando il testo è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione. Questa previsione non costituisce, invece, un’esenzione generale per i deepfake audiovisivi diffusi dalle testate.

Anche quando il regolamento modula gli obblighi informativi per opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie, ciò non equivale a un’immunità penale. Restano da valutare la condotta concreta, il contenuto, il consenso, il danno e le altre regole applicabili al caso.

La verifica prima della viralità

L’art. 612-quater c.p. non considera illecito ogni contenuto sintetico e non trasforma ogni condivisione in una responsabilità già definita. Chiede piuttosto di misurarsi con una combinazione di fattori — IA, ingannevolezza, assenza di consenso, danno ingiusto e condotta di diffusione — che può cambiare a seconda delle circostanze.

Per gli utenti, la cautela riguarda il momento del repost. Per le testate, riguarda anche la qualità della verifica prima della pubblicazione e la capacità di documentare le scelte compiute. La velocità e l’interesse della notizia possono spiegare la corsa alla condivisione, ma non sostituiscono l’accertamento dei presupposti: prima della viralità, resta decisivo capire che cosa si sta diffondendo, con quale consenso e con quali possibili conseguenze.

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