❌

Modalità di lettura

Neonato morto a Cecina, disposta l’autopsia

Neonato morto a Cecina, disposta l’autopsia

Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del neonato deceduto dopo che sarebbe arrivato in ospedale a Cecina (Livorno) portato dalla madre in un sacchetto, la quale avrebbe raccontato ai medici di non essersi accorta della gravidanza. La conferma arriva dalla procura di Livorno dopo che la notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Tirreno.
Ovviamente, come spiegano dalla stessa procura, sono in corso diversi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

  •  

Aeroporto Frienze, Carrai: ‘ se vinciamo al Tar chiudiamo l’iter a primavera’

Aeroporto Frienze, Carrai: ‘ se vinciamo al Tar chiudiamo l’iter a primavera’

Lo ha detto Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti. “Se tutto naturalmente andrà bene, potremo iniziare i lavori”.

Carrai ha partecipato alla conferenza stampa di oggi, organizzata dalla Camera di commercio di Firenze, con la presenza delle categorie economiche che si sono rivolte al Tar sostenendo le ragioni di Toscana Aeroporti, intervenendo ad opponendum nei ricorsi presentati da amministrazioni e associazioni contrarie al progetto.

“Laddove il Tar si esprima in senso favorevole” al progetto di potenziamento dell’aeroporto di Firenze con la nuova pista, l’iter, ha sottolineato Carrai,  “prevede, ed è già avviato, il percorso della comunicazione a Bruxelles presso l’Unione Europea per la strategicità dell’aeroporto, e successivamente la conferenza dei servizi, che tendenzialmente porterà a concludere tutto questo ciclo nella prossima primavera”.

“L’infrastruttura aeroportuale – ha affermato il pesidente di TA- è solamente un mezzo per poter sviluppare i territori, ma è al servizio degli stakeholder, che siano le categorie economiche, le persone che vogliono viaggiare per turismo, per business o per studio, o anche tutta la parte della ricerca scientifica”.

In caso di vittoria al Tar, ha spiegato il presidente della società, “faremo di tutto, e io in primis mi impegnerò, a far sì che sia salvaguardata la parte ambientale, seguendo naturalmente le linee guida”, mentre “nel caso invece di una nostra sconfitta, valuteremo nel merito i punti che il Tar solleverà e poi prenderemo le dovute decisioni”.

  •  

Deepfake, social e stampa: l’IA “entra” nel codice penale. 

«Chi è senza deepfake scagli la prima pietra». Si potrebbe adeguare così il precetto evangelico, ma la legge non punta il dito contro ogni contenuto artificiale: il confine penale si supera quando la diffusione non consensuale di un falso credibile provoca un danno ingiusto alla persona coinvolta.

È questo il punto di partenza per leggere il nuovo art. 612-quater c.p., introdotto dall’art. 26 della legge 23 settembre 2025, n. 132. La norma si inserisce in una realtà nella quale immagini, video e voci possono essere alterati con l’intelligenza artificiale e passare, in pochi minuti, da una chat privata a una platea molto più ampia. Proprio per questo, la responsabilità non può essere ricavata automaticamente né dalla sola esistenza del deepfake né dal semplice fatto che qualcuno lo abbia condiviso.

Ma cosa si intende per deepfake? Stiamo parlando di un’immagine, un contenuto audio o un video generato o manipolato mediante intelligenza artificiale che riproduce persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che può apparire, a chi lo osserva, falsamente autentico o veritiero. In pratica, la tecnologia può ricreare realisticamente il volto, i movimenti o la voce di una persona, facendo sembrare che abbia detto o fatto qualcosa che non è mai avvenuto; esempi tipici sono il face swapping e il voice cloning.

La nuova regola

L’art. 612-quater c.p. prende in considerazione la condotta di chi, senza il consenso della persona rappresentata, cede, pubblica o altrimenti diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, cagionando un danno ingiusto.

La fattispecie richiede dunque una valutazione complessiva. Devono venire in rilievo l’impiego dell’intelligenza artificiale, l’idoneità del contenuto a sembrare genuino, l’assenza di un consenso rilevante nel contesto e la produzione di un danno ingiusto alla persona rappresentata. La mera circolazione di un contenuto manipolato, senza la verifica degli altri elementi e della concreta condotta del diffusore, non consente di concludere automaticamente per la responsabilità penale.

L’espressione «idoneo a indurre in inganno sulla loro genuinità» è quella utilizzata dalla legge. In pratica, per comprendere se il contenuto abbia questa caratteristica, si potrà considerare anche quanto appaia plausibile a un osservatore medio: non è però una formula testuale della disposizione, ma un possibile criterio di lettura. Anche il danno ingiusto deve essere valutato in concreto, tenendo conto della persona coinvolta, del contenuto e delle conseguenze della diffusione.

Quando l’IA rende il fatto più grave

La legge n. 132/2025 non si è limitata a introdurre il reato sui deepfake. Ha previsto anche un’aggravante comune, all’art. 61, primo comma, n. 11-undecies, c.p., per i fatti commessi mediante sistemi di intelligenza artificiale. Il semplice ricorso alla tecnologia, tuttavia, non basta: l’aggravante può rilevare quando il sistema, per la sua natura o per le modalità di utilizzo, costituisca un mezzo insidioso, ostacoli la pubblica o privata difesa oppure aggravi le conseguenze del reato.

Nel caso dell’art. 612-quater, l’impiego dell’IA è già un elemento costitutivo della fattispecie. L’aggravante non va quindi presentata come automatica conseguenza del deepfake: occorre verificare, caso per caso, un’ulteriore e concreta maggiore offensività nelle modalità del fatto.

Social, chat e repost

Post, reel, storie, thread, messaggi con allegati manipolati, audio clonati e condivisioni su WhatsApp o Telegram sono alcune delle forme nelle quali un deepfake può circolare. Anche l’inoltro o la ripubblicazione possono assumere rilievo, ma non per il solo fatto di aver rilanciato un contenuto: bisogna verificare se, nella concreta condotta del diffusore, ricorrano tutti gli elementi della fattispecie.

Lo stesso vale per chat e gruppi chiusi. La diffusione in un ambiente non aperto al pubblico può essere valutata alla luce delle modalità dell’invio, dell’ampiezza della cerchia dei destinatari, del contenuto e delle conseguenze prodotte. Non è dunque corretto considerare ogni condivisione privata automaticamente irrilevante, ma neppure ogni inoltro automaticamente punibile.

Per utenti, creator e gestori di pagine, la cautela consiste nel fermarsi prima del rilancio, soprattutto quando il materiale riguarda persone riconoscibili, dichiarazioni apparentemente autentiche o voci ottenute mediante clonazione. A seconda dei fatti, possono venire in rilievo anche la diffamazione, la disciplina sulla protezione dei dati personali, le norme sul cyberbullismo o altre tutele civili e penali. La loro applicazione, però, deve essere verificata caso per caso e non discende automaticamente dalla sola presenza di un deepfake.

La procedibilità è, in via ordinaria, a querela della persona offesa. La legge prevede tuttavia alcuni casi di procedibilità d’ufficio: quando il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità e quando il fatto è commesso nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Quest’ultima ipotesi richiede particolare attenzione. Non basta che il contenuto riguardi genericamente un politico, un magistrato o un appartenente alle forze dell’ordine. Occorre verificare se la condotta sia stata realizzata nei confronti di una pubblica autorità e proprio a causa delle funzioni esercitate, secondo la condizione indicata dalla norma.

Il tema delle testate online

La logica della norma non si arresta ai confini dei social personali. Poiché l’art. 612-quater c.p. menziona la pubblicazione e la diffusione e si rivolge a «chiunque», il tema riguarda anche chi opera professionalmente nell’informazione. Per una testata online, incorporare, embeddare o ripubblicare un video, una fotografia o un audio proveniente da una fonte terza può porre un problema se il materiale è stato alterato con IA, appare idoneo a ingannare, manca il consenso e produce un danno ingiusto.

Questo non significa che ogni errore editoriale si trasformi in reato, né che la responsabilità del direttore, dell’editore o del responsabile digitale sia automatica. Eventuali profili penali devono essere accertati in concreto, considerando la condotta individuale, il contributo effettivamente prestato, le informazioni disponibili e l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie. Dall’art. 612-quater non discende una generale posizione di garanzia riferibile indistintamente a tutti i ruoli della redazione.

Anche l’interesse pubblico della notizia e il diritto di cronaca non costituiscono un’esenzione automatica. La pubblicazione richiede di esaminare il quadro complessivo del caso: la natura del contenuto, le modalità di acquisizione e presentazione, la sua attendibilità, il consenso, il danno prospettato e tutti gli altri elementi giuridicamente rilevanti. In questa prospettiva, il dovere giornalistico di verificare le fonti assume un peso particolare quando il materiale è virale, sorprendente o destinato a incidere sulla reputazione di una persona.

La velocità della pubblicazione può rendere più difficile questo controllo, ma non sostituisce la verifica dei presupposti del reato. Una redazione che utilizza materiale prodotto da terzi si trova quindi davanti a un problema di metodo prima ancora che di tecnologia: capire da dove proviene il contenuto, quanto è verificabile e quale significato assume nel contesto in cui viene pubblicato.

Verifiche, tracciabilità e trasparenza

Controllare la fonte originaria, chiedere il file originale, confrontare versioni e metadati quando disponibili, conservare la documentazione delle verifiche e predisporre una procedura rapida per gestire contestazioni o richieste di rettifica sono buone pratiche di compliance editoriale. Possono ridurre il rischio di errori e aiutare a ricostruire il percorso seguito dal contenuto, ma non sono obblighi imposti direttamente dall’art. 612-quater e non eliminano da soli eventuali responsabilità.

È utile distinguere questo piano organizzativo dagli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. L’art. 50, paragrafo 4, richiede al deployer che genera o manipola un deepfake di rendere noto che il contenuto è stato artificialmente generato o manipolato, secondo le modalità previste dal regolamento.

La stessa disposizione disciplina separatamente i testi generati o manipolati e pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Per questi contenuti, l’obbligo di disclosure non si applica quando il testo è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione. Questa previsione non costituisce, invece, un’esenzione generale per i deepfake audiovisivi diffusi dalle testate.

Anche quando il regolamento modula gli obblighi informativi per opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie, ciò non equivale a un’immunità penale. Restano da valutare la condotta concreta, il contenuto, il consenso, il danno e le altre regole applicabili al caso.

La verifica prima della viralità

L’art. 612-quater c.p. non considera illecito ogni contenuto sintetico e non trasforma ogni condivisione in una responsabilità già definita. Chiede piuttosto di misurarsi con una combinazione di fattori — IA, ingannevolezza, assenza di consenso, danno ingiusto e condotta di diffusione — che può cambiare a seconda delle circostanze.

Per gli utenti, la cautela riguarda il momento del repost. Per le testate, riguarda anche la qualità della verifica prima della pubblicazione e la capacità di documentare le scelte compiute. La velocità e l’interesse della notizia possono spiegare la corsa alla condivisione, ma non sostituiscono l’accertamento dei presupposti: prima della viralità, resta decisivo capire che cosa si sta diffondendo, con quale consenso e con quali possibili conseguenze.

L'articolo Deepfake, social e stampa: l’IA “entra” nel codice penale.  proviene da InsideOver.

  •  
❌