Anm Toscana, processo a femminicida è sospeso a garanzia sua difesa

La sospensione del procedimento penale contro Lorenzo Innocenti, l’architetto 38enne imputato dell’omicidio della compagna Eleonora Guidi, 34enne, nella loro casa di Rufina (Firenze) l’8 febbraio 2025, è “un effetto diretto e necessario dell’accertata incapacità dell’imputato, finalizzato alla tutela della sua autodeterminazione” perché deve “egli esser posto nella condizione di comprendere lo svolgimento del processo e di parteciparvi utilmente ai fini della propria difesa”. Lo sottolinea la giunta esecutiva toscana dell’Anm.
“Tale sospensione – si legge – ha peraltro natura temporanea, perdurando sino al momento in cui venga verificato, attraverso periodici accertamenti peritali, l’eventuale recupero della capacità processuale, all’esito del quale il procedimento potrà essere riattivato e proseguire secondo le regole ordinarie”.
“L’esigenza di assicurare l’accertamento della verità e la realizzazione della giustizia nei confronti della vittima – fa osservare l’Anm – non può, pertanto, essere disgiunta dal rispetto delle garanzie fondamentali riconosciute all’imputato tra le quali assume rilievo centrale il pieno esercizio del diritto di difesa; principio che costituisce il fondamento della decisione adottata”.
“Il processo – ricorda la giunta toscana dell’Anm – è stato sospeso ed è stata disposta la scarcerazione con applicazione di una misura di sicurezza e prescrizioni di natura terapeutica nei confronti dell’imputato” perché è “ritenuto, allo stato, incapace di partecipare consapevolmente al giudizio, sulla base dell’accertamento peritale che è stato svolto”. Per l’Anm, “pur nella piena comprensione del profondo dolore dei familiari della vittima per la perdita subita e dell’esigenza di verità e giustizia”, “occorre sottolineare che l’esercizio della funzione giurisdizionale deve svolgersi nel rispetto dei diritti di difesa e partecipazione consapevole al processo di tutte le parti”.
“In particolare – spiega l’Anm -, le disposizioni che regolano il processo penale (artt. 71 e ss. c.p.p.) stabiliscono che, ove sussista fondato motivo di ritenere che l’imputato, a causa di infermità mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento, e qualora tale condizione non presenti carattere di irreversibilità, il giudice è tenuto a disporre la sospensione del processo. Ciò in quanto, in presenza di tale infermità, l’imputato non sarebbe in grado di esercitare in modo consapevole ed effettivo i propri diritti di difesa”.
