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Regolamento rimpatri vergognoso, così l’Ue apre alla vendita di esseri umani

19 Giugno 2026 ore 19:30

Mercoledì 17 giugno 2026 il Parlamento Europeo ha votato in plenaria nell’Aula della sede di Strasburgo il testo del nuovo Regolamento Rimpatri dell’UE che sostituirà la Direttiva 115/CE/2008. Il voto ha confermato l’emergere di una maggioranza orientata nettamente verso le posizioni dell’estrema destra come era già avvenuto in occasione della votazione del testo del Regolamento nella Commissione LIBE il 9 marzo 2026. Come avvenuto in Commissione il Partito popolare europeo (PPE), che ha perso del tutto la connotazione di centro-destra per divenire un partito di destra, si è di nuovo schierato con la formazione di destra Conservatori e riformisti europei (ECR) e l’approvazione del testo è stata resa possibile grazie alle forze di estrema destra rappresentate dai Patriots for Europe (PfE) ed Europe of Sovereign Nations (ESN). Il gruppo liberale Renew Europe si è disgregato (oltre il 50% ha votato a favore insieme all’estrema destra). Solo un cieco può non vedere come la cosiddetta maggioranza Ursula sia ormai un’esperienza chiusa sul piano dell’accordo politico tra Socialisti e Popolari, e la Commissione rimane al proprio posto per mancanza di alternative politiche immediate.

Poiché il testo non ha subito particolari modifiche rispetto a quanto votato dalla Commissione LIBE, per brevità rinvio il lettore che voglia approfondire i principali cambiamenti previsti nel nuovo Regolamento alla mia analisi sull’Unità del 13 marzo 26. Mi concentro ora esclusivamente sulla principale e più clamorosa novità contenuta nel nuovo testo, e che infatti tiene banco nella discussione politica e mediatica, ovvero quella dei cosiddetti return hub fuori dall’Unione Europea. Il nuovo testo prevede la possibilità di rimpatriare uno straniero verso un Paese terzo con il quale vi sia stata “la conclusione di un accordo o di un’intesa da parte dell’Unione o di uno o più Stati membri” (art.17 par.1 della proposta votata). Tale “accordo o intesa può essere concluso con un paese terzo solo se sono rispettate le norme e i principi internazionali in materia di diritti umani conformi al diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento”. Tali accordi regolano “le procedure applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dagli Stati membri al paese terzo” (art. 17 par.2 lettera a) nonché “le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo (…) compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano alle parti dell’accordo o dell’intesa” (art. 17 par.2 lettera b). Si prevede che l’accordo disciplini le procedure applicabili al trasferimento, gli obblighi del Paese terzo coinvolto, nonché le conseguenze nel caso in cui il proseguimento del rimpatrio dal paese terzo verso quello di origine della persona non sia possibile.

Come si può vedere, il rinvio agli obblighi di rispetto dei diritti fondamentali consta di formulazioni del tutto generiche che eludono il principio giuridico che impone la determinatezza delle fattispecie (si tratta in sostanza di dichiarazioni tanto altisonanti quanto prive di valore cogente), ma ciò che più ancora sorprende è che la definizione dei diritti delle persone trattenute nei paesi terzi viene espressamente demandata agli accordi o intese (che sulla base degli ordinamenti interni ai diversi Stati UE potrebbero anche non avere forma di legge ma di mero accordo politico) con il Paese terzo con cui si è fatta l’intesa. A tali accordi viene anche demandato di stabilire (in modo che potrà essere del tutto difforme da un Paese UE a un altro) questioni dirimenti quali il tempo massimo della detenzione dei deportati. Eppure la mancata previsione di un obbligo di disciplinare le condizioni e la durata delle misure di trattenimento delle persone espulse nei paesi terzi determina da parte dello stato UE una violazione dell’art. 5 della CEDU (Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo e le libertà fondamentali) che garantisce che nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge. E cosa accade se il rimpatrio della persona verso il Paese di origine non viene realizzato da parte del Paese terzo? La persona verrà rilasciata ed otterrà un titolo di soggiorno nel Paese terzo che ha fatto l’accordo oppure verrà semplicemente rilasciata alla chetichella, ma senza alcuno status giuridico regolare, per essere di fatto reimmessa nel grande mercato internazionale di traffico di persone?

La norma approvata non ha precedenti nella storia dell’Unione in quanto autorizza uno Stato dell’Unione a cedere a stati terzi la persona di cui si vuole disfare cercando di fare cessare ogni responsabilità giuridica in capo allo Stato membro una volta che l’operazione di deportazione si sia conclusa nel Paese terzo con cui si è fatto l’accordo. Come ho sottolineato ripetutamente, considerato che l’intesa tra lo Stato UE e lo Stato terzo avrà come unico fondamento di negoziazione la definizione dell’importo economico che lo Stato UE pagherà allo Stato terzo per prendersi le persone espulse, si deve parlare a stretto rigore di una forma vendita di esseri umani. Già il 4 settembre 25 il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Michela O’Flaherty in un rapporto dal titolo “Externalised asylum and migration policies and human rights law” metteva in rilevo come mentre gli stranieri espulsi “che rimangono sul territorio degli Stati membri, sono coperte da alcune tutele dei diritti umani, ad esempio ai sensi della Carta europea dei diritti sociali o del diritto derivato dell’UE, tali tutele non si applicano a livello extraterritoriale. Di conseguenza, il rischio di violazioni dei diritti umani per una persona che non può essere rimpatriata da un hub di rimpatrio è maggiore” (pag.27).

Il testo del Regolamento presuppone che la condizione giuridica di coloro che rimangono trattenuti nel territorio UE ed infine espulsi dallo stesso e quella di coloro che vengono deportati in un paese terzo sia la stessa e che identiche siano le garanzie, ma palesemente non è così: si delinea, all’opposto, l’esistenza de facto di due regimi giuridici diversi, tra coloro che, trattenuti in Europa, rimangono soggetti alla giurisdizione europea (e a quella dello stato membro) e quella di coloro che verranno ceduti al Paese terzo e saranno soggetti alla giurisdizione di quest’ultimo. Ciò far emergere contraddizioni insanabili nel testo che non regge ad un rigoroso vaglio di legittimità. Si consideri ad esempio quanto prevede l’articolo 22 par. 3 del futuro Regolamento che dispone che gli Stati provvedono a un riesame giudiziario della legittimità del trattenimento oppure accordano al trattenuto il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere nel più breve tempo possibile. Tale fondamentale diritto scompare se il trattenuto viene deportato in un Paese terzo che, lo sottolineo nuovamente, esercita la sua giurisdizione sulla persona che ha accettato di prendere. Non è previsto (in quanto non possibile) di imporre né all’autorità amministrativa, né a quella giudiziaria del Paese terzo di rivedere la legittimità del trattenimento e anche se, per bizzarra ipotesi, l’ordinamento di quel Paese adottasse il medesimo approccio, gli ordinamenti giuridici sarebbero diversi. Lo Stato terzo non applica infatti il diritto dell’Unione.

Fermi restando i probabili seri profili di illegittimità della previsione dei return hub nei Paesi terzi il futuro nuovo Regolamento Rimpatri salva il Protocollo Italia-Albania ratificato con L. 14/24? Nonostante l’altisonante propaganda del Governo italiano la risposta è evidentemente no, in quanto il Protocollo attuale su cui pendono ben due rinvii pregiudiziali di fronte alla Corte di Giustizia (la causa C-414/25 Sedrata in materia di asilo e le cause riunite C-706/25 e C-707/25 Comeri e Sidilli sull’utilizzo del centro di Gjader come centro per il rimpatrio) si basa sulla asserita presunta legittimità – oggetto del giudizio della Corte di Giustizia – di poter realizzare al di fuori del proprio territorio ma sotto la propria giurisdizione delle procedure coperte dal diritto dell’Unione. Come ho sopra illustrato, il futuro nuovo Regolamento rimpatri appena votato si fonda invece su presupposti normativi totalmente diversi. Non sappiamo se l’Albania vorrà o meno fare una intesa con l’Italia per diventare giuridicamente responsabile di una quota degli espulsi dall’Italia, posso pensare che una simile decisione sia alquanto ardua per il Governo di Edi Rama già attanagliato dalle proteste per l’annunciato resort di lusso del genero di Trump nella laguna protetta di Vjosa-Narta, ma ciò ha poca importanza rispetto all’analisi qui condotta che ho voluto tenere solo su un piano giuridico. Al momento né l’Italia, né alcun altro Paese UE ha alcuna intesa o accordo con un Paese terzo per gestire dei return-hub al di fuori dell’Unione Europea e le problematiche giuridiche che si frappongono a tali futuri accordi sono enormi.

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