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Gli Usa spengono i modelli avanzati di Anthropic: la nostra autonomia è più fragile di quanto crediamo

16 Giugno 2026 ore 14:16

Venerdì il governo degli Stati Uniti ha ordinato a un’azienda privata di disattivare i suoi due modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Lo strumento non viene dal diritto della sicurezza né dell’innovazione, ma dal controllo delle esportazioni, un ramo del diritto doganale.

L’amministrazione Trump ha trattato i due modelli come beni soggetti a licenza di esportazione. Ma un modello non è una merce che varca un confine: è un servizio raggiungibile via rete, fatto di parametri che restano sui server dell’azienda. Nel sistema statunitense, dare accesso a una tecnologia controllata a uno straniero — anche dentro i confini — equivale, per finzione giuridica, a esportarla: l’accesso di una persona diventa un’esportazione vietata. Il divieto colpisce così ogni cittadino straniero, perfino i dipendenti non americani di Anthropic.

Non è una novità: già negli anni Novanta gli Usa trattarono il software di cifratura del matematico Daniel Bernstein come una munizione, esigendo una licenza per esportarne il codice. Una corte d’appello federale riconobbe — in una pronuncia poi ritirata — che il codice sorgente è parola, protetto come ogni altra forma di espressione. Ciò che allora era la crittografia, oggi è l’Ai.

Il timore del governo non è infondato: questi modelli sanno leggere il codice dei programmi e trovarne le falle, le stesse che userebbe un aggressore. Non a caso Anthropic stessa aveva tenuto riservato il modello più potente.

Il punto non è se un’autorità possa intervenire: può e talvolta deve. La vera questione è il come. Quando uno strumento nato per classificare le merci viene impiegato per fermare un prodotto sgradito, cessa di essere una regola e diventa una leva di comando: gli antichi l’avrebbero chiamato instrumentum regni, la veste del diritto al servizio della nuda volontà di chi comanda.

In economia il compito di una norma è rendere calcolabile il futuro, facendo sapere a chi produce e investe a quali regole andrà incontro. Un prodotto cancellato in un pomeriggio, con un ordine immediato e non motivato, distrugge proprio questo.

Sappiamo che un servizio già diffuso può essere rimosso: nel 2023 il Garante per la protezione dei dati personali dispose la limitazione provvisoria di ChatGpt e OpenAi sospese il servizio. Decise un’autorità indipendente, sulla base di una legge. L’atto era motivato, a termine e impugnabile. Fu revocato appena la società si adeguò. Un giudice ne ha annullato la sanzione.

Spegnere si può, ma per norma, con un procedimento, sotto il controllo di un giudice: l’esatto rovescio della lettera doganale. Persino il bando americano di TikTok passò per il Congresso e la Corte Suprema. La differenza non sta nel fine, ma nella forma.

Non per questo l’Europa è immacolata: è un elefante lento e procedurale, dentro cui si muovono interessi e lobby. Anche la sua disciplina ha margini di discrezionalità: il regolamento sui beni a duplice uso permette di bloccare le tecnologie di sorveglianza che reprimono il dissenso, anche se non elencate. Ma esercita il potere per categorie note, entro regole conoscibili, con la bussola della tutela dei diritti della persona. È la logica dell’Ai Act ed è la strada imboccata il 10 giugno dal Consiglio dei Ministri, che ha approvato in esame preliminare i primi decreti di adeguamento, di impostazione antropocentrica. Le decisioni che incidono sui diritti restano alla persona, non alla macchina. L’elefante è goffo, ma sa dove cammina.

E qui torna ciò che ci tocca, anche da questa parte dell’oceano. Se un servizio che usiamo ogni giorno può essere spento da un’autorità straniera, la nostra autonomia è più fragile di quanto crediamo. Ma è, prima ancora, questione di persone: quell’ordine colpisce gli individui in quanto stranieri, fin dentro l’azienda che ha creato i modelli. Dietro le merci e i codici ci sono sempre dei diritti, che hanno bisogno di tutela oltre i confini dello Stato, là dove a decidere è il governo altrui.

Lo Stato di diritto applicato alla tecnologia non è un dato di natura, ma una costruzione da difendere ogni volta che il potere trova la scorciatoia di agire “per ragioni di sicurezza“. Il confine separa un potere che interviene con legge e standard verificabili da un potere che chiude un interruttore con un pugno. Nel primo caso si governano delle attività; nel secondo, attraverso di esse, si comincia a governare le persone.

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Giustizia tributaria: la riforma c’è, ma i giudici continuano a dipendere dal ministero dell’Economia. Che dirige l’amministrazione fiscale

16 Giugno 2026 ore 07:58

Un cittadino riceve un atto dell’Agenzia delle Entrate e decide di impugnarlo. La sua causa non va davanti a un giudice ordinario: la decide una magistratura speciale, le Corti di giustizia tributaria. Quei giudici dipendono dal ministero dell’Economia e delle finanze per la carriera e per le sanzioni che li riguardano. È lo stesso apparato di cui fa parte l’ufficio che ha emesso l’atto contestato. Il 22 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura uno schema di decreto che, secondo il governo, porta i giudici tributari su un piano di piena parità con le altre magistrature. La lettera del testo mantiene l’annuncio?

Un arbitro nominato da una delle squadre

Chi giudica deve essere indipendente dalle parti e deve anche apparire tale. Nella giustizia tributaria la condizione è incrinata all’origine: da un lato siede il contribuente, dall’altro l’amministrazione finanziaria, ma il giudice è inquadrato presso il ministero che quell’amministrazione dirige. È come se l’arbitro di una partita di calcio fosse ingaggiato e all’occorrenza punito da una delle due squadre. Anche se opera in perfetta buona fede, la sua posizione resta sbilanciata.

Lo schema, attuativo della delega fiscale interviene su molti aspetti dello stato giuridico dei giudici e su alcuni fa passi reali. La parità annunciata si ferma sul punto più delicato: il potere di punire il giudice. La vecchia norma viene abrogata e sostituita da una che ne ricopia il contenuto: cambia il nome del ministero, non l’architettura del potere. Il procedimento resta promosso dal vertice politico del governo e la rimozione resta firmata con decreto del Ministro dell’Economia. Il confronto è impietoso: per un giudice ordinario la rimozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa di un magistrato, il Procuratore generale della Cassazione. Qui, invece, a firmare è il Ministro che dirige l’amministrazione finanziaria, cioè la stessa parte che si contrappone al contribuente. La formula è identica; cambia chi tiene la penna.

L’amministrazione finanziaria “al tempo stesso parte processuale e interlocutore istituzionale”

Il 16 aprile, nell’Aula Magna della Cassazione, si è inaugurato l’anno giudiziario tributario, per la prima volta alla presenza del Presidente della Repubblica. La presidente dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, Carolina Lussana, ex deputata leghista, ha riconosciuto il problema apertamente: l’inquadramento della giustizia tributaria nel Mef, ha detto, “sotto il profilo dell’indipendenza — reale e percepita — resta un tema sensibile”. E ha aggiunto che la terzietà del giudice “non può essere data per scontata ma deve essere costruita, presidiata, resa visibile”. Ed è lei a definire l’amministrazione finanziaria “al tempo stesso parte processuale e interlocutore istituzionale della giurisdizione”. Parole che pesano, perché vengono dal vertice della stessa magistratura tributaria.

Dallo stesso palco, lo stesso giorno, il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, è stato ancora più netto. Ha chiamato il Mef la “controparte interessata all’esito del processo tributario” e ne ha tratto la conseguenza: se il processo tributario è giurisdizione e il giudice tributario è un giudice, la coerenza imporrebbe di ricondurre quella giurisdizione al Ministero della Giustizia oppure alla Presidenza del Consiglio, come già avviene per i giudici amministrativi e contabili. Il vertice dell’avvocatura e quello dell’autogoverno dei giudici dicono la stessa cosa: la stortura non è più un’obiezione di parte, è una questione di sistema.

Non è un problema marginale: nel 2025 il contenzioso tributario ha pesato in Cassazione per il 46,1 per cento delle cause civili e le sole controversie definite in primo e secondo grado valevano oltre 24 miliardi di euro.

Cosa c’è in gioco per il contribuente?

Tutto questo non riguarda soltanto gli addetti ai lavori. Riguarda chiunque, prima o poi, si trovi a discutere con il Fisco per una cartella, un avviso di accertamento, un diniego di rimborso. A decidere è un magistrato che, per la carriera e per le sanzioni che lo riguardano, dipende dalla controparte. L’indipendenza non si misura sui titoli o sullo stipendio, ma sull’organizzazione che la rende possibile e visibile.
La fase parlamentare che si apre è l’occasione per recidere il legame rimasto, sottraendo al Mef il potere disciplinare sul giudice. Un giudice indipendente garantisce che, quando lo Stato chiede e il cittadino contesta, a decidere sia un terzo; un giudice legato a una parte garantisce, nel migliore dei casi, la propria buona fede. Per chi cerca giustizia, è una differenza che si sente tutta.

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