Why Europe Keeps Being Pummeled by Heat Waves

© Fabrice Coffrini/Agence France-Presse — Getty Images

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La Polizia di Stato di Livorno, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto, un trentenne, ritenuto il presunto responsabile di alcuni atti a sfondo sessuale ai danni di due giovani donne, prese di mira, in due distinte circostanze, in un sentiero boschivo che conduce a Cala del leone, nota località balneare del litorale livornese.
ll 26 giugno il primo episodio: l’indagato, oltre a provare un approccio fisico, avrebbe pronuciato al suo indirizzo frasi scabrose, che la invitavano ad avere con lui rapporti sessuali, con o senza il consenso della donna. Il tutto, alla presenza di un’amica della ragazza.
Caso del tutto analogo quello del mese successivo, 27 luglio: stesso protagonista, stessa località. Questa volta a farne le spese una ragazza straniera, costretta a subire le “attenzioni” dell’uomo.
Gli accertamenti, svolti dalla Squadra Mobile della Questura di Livorno, a seguito degli interventi delle volanti e delle denunce formalizzate dalle vittime, si sono concentrati sull’acquisizione delle dichiarazioni delle vittime, oltre che dei testimoni oculari di entrambi gli episodi. La ricostruzione dei fatti, nonché la descrizione del soggetto, indagato dalla Procura di Livorno per il reato di violenza sessuale, commesso in due distinti casi a danno di due distinte vittime, hanno permesso di ricostruirne l’identikit e di agevolarne il riconoscimento fotografico da parte di tutte le persone a conoscenza dei fatti.
Per questo motivo, il Gip presso il Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura, constatando il concreto pericolo di reiterazione del medesimo reato, disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dello straniero, ordinanza a cui ipoliziotti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione la mattina di sabato.
Le risultanze delle attività eseguite e degli elementi probatori acquisiti saranno vagliate dal Giudice e, nel rispetto dei diritti della persona indagata, questa è da ritenersi presunta innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.
Insufficienza delle risorse economiche, non riconoscimento delle dipendenze comportamentali, non considerazione delle persone detenute straniere, ambiguità di applicazione nell’introduzione del programma terapeutico semiresidenziale. Sono alcune delle maggiori criticità espresse dalla presidente nazionale della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze – FeDerSerD Roberta Balestra dopo l’approvazione in via definitiva, alla Camera dei deputati lo scorso 29 luglio, del disegno di legge che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere alla detenzione domiciliare. Il provvedimento prevede una modalità differenziata di esecuzione della pena, che meglio si coniuga alle esigenze di cura per chi è dipendente da sostanze.
Balestra, cosa pensa del disegno di legge approvato lo scorso 29 luglio, diventato legge n. 140 il 5 agosto 2026, “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”?
È positivo che si pensi che la persona che ha un problema di dipendenza preferibilmente debba avere un’alternativa al carcere. È riscontrato ormai, anche in letteratura, che non c’è una possibilità efficace di cura dentro l’istituto di pena, per cui il fatto che la persona esca e si curi è indubbiamente un riconoscimento che la dipendenza è una patologia che va curata. FeDerSerD valuta positivamente l’introduzione di procedure nazionali uniformi per l’accertamento della condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e l’istituzione della Commissione centrale prevista. Ma permane una rilevante criticità relativa alla definizione della “effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza”. Il testo non specifica, infatti, quali siano i criteri clinici attraverso i quali debba essere effettuato tale accertamento. Riteniamo che la valutazione dell’attualità della dipendenza debba fondarsi su una valutazione clinica multidimensionale comprendente aspetti diagnostici, psicopatologici, motivazionali, relazionali e sociali, nella quale gli accertamenti tossicologici rappresentino uno strumento importante ma non esclusivo.
Le risorse stanziate sono totalmente insufficienti, si parla di 10mila persone che potrebbero essere coinvolte dal provvedimento, ma avremo 700-800 persone inserite in comunità terapeutiche nel primo anno, meno di un decimo del previsto
Roberta Balestra, presidente FeDerSerD
E per quanto riguarda il ruolo dei servizi per le dipendenze-SerD?
Il ruolo dei SerD è centrale perché tutta la regia di queste misure alternative (i rapporti con l’Ufficio di esecuzione penale esterna – Uepe, col Tribunale di sorveglianza, con le comunità terapeutiche) va ad aggravare l’attività dei servizi per le dipendenze, ma ciò nel provvedimento non è affatto chiaro. Tanto che ci sono dei problemi anche a livello di risorse: le poche risorse si suppone che verranno erogate alle regioni. Noi avevamo chiesto un vincolo d’uso delle risorse, è ovvio che questa norma impatta sui servizi per le dipendenze, che si trovano ad avere un aumento delle attività e delle spese relativamente alle rette, che per le strutture accreditate vengono pagate per il tramite dei SerD, che hanno un proprio bilancio annuale che è calcolato sulle voci di spesa.
Facciamo un esempio concreto.
Se ho un utente in carico in carcere ovviamente ha dei bisogni assistenziali diversi. Se si ha la possibilità, è logico e appropriato che vada in comunità terapeutica. Perché ciò possa essere realizzato, occorre tutta la documentazione, la stesura del programma terapeutico, l’interlocuzione col Tribunale di sorveglianza, l’individuazione della struttura di riferimento. Insomma, tutto quello che è previsto anche nella legge. Poi ha inizio la collaborazione con la struttura e il pagamento della retta, di conseguenza tutto deve essere gestito tramite il monitoraggio del SerD. Quindi, c’è un aumento della spesa che va calcolato per questo ruolo di regia che non viene ben delineato nel decreto: si parla genericamente di un ruolo centrale delle strutture residenziali. Ma queste strutture residenziali che sono accreditate non è che possono accogliere direttamente la persona, deve esserci un programma concordato tra SerD, persona e struttura di accoglienza che poi viene accolto dal Tribunale di sorveglianza perché deve essere idoneo al recupero del detenuto.
Poco fa diceva che uno dei problemi è relativo alle risorse.
Apprezziamo l’istituzione del fondo nazionale di 19.436.250 euro annui, ma permane l’assenza di previsione di una quota vincolata destinata ai SerD e agli Uepe. Le aziende sanitarie prevedono che i fondi riservati al pagamento delle rette per i percorsi residenziali e semiresidenziali rientrino nel budget fisso assegnato ai SerD; l’incremento di detti programmi può essere realizzato solo a fronte di un incremento delle risorse assegnate. Proponiamo di destinare quote vincolate del fondo nazionale ai SerD e agli Uffici di esecuzione penale esterna.
Le risorse stanziate sono totalmente insufficienti, si parla di 10mila persone che potrebbero essere coinvolte dal provvedimento, ma avremo 700-800 persone inserite in comunità terapeutiche nel primo anno, meno di un decimo del previsto. Sono poco più di 13mila i posti totali in comunità terapeutiche, che sono per gran parte già saturi. Per aumentare queste risorse, dobbiamo capire quali e quante strutture metteranno a disposizione ulteriori posti rispetto ai poco più di 19 milioni che verranno dati.

Nel vostro documento con le criticità e le proposte, che avete inviato in occasione della vostra audizione in commissione della Camera, parlate di una criticità legata ai programmi semiresidenziali e ai percorsi territoriali.
Sì. L’introduzione del programma terapeutico semiresidenziale rappresenta uno degli aspetti maggiormente innovativi della riforma, ma permangono rilevanti ambiguità applicative. Il testo non chiarisce: chi assume la responsabilità clinica complessiva del percorso; chi prescriva e monitori le terapie farmacologiche; chi effettui gli accertamenti tossicologici; il luogo di abitazione della persona nella parte della giornata non coperta dal programma semiresidenziale e l’autorizzazione a spostarsi in coerenza con le necessità della vita quotidiana e delle attività sociosanitarie previste dal progetto personalizzato.
Rimane, inoltre, esclusa la possibilità di accesso alla misura mediante programmi territoriali specialistici a elevata intensità assistenziale. Sarebbe importante definire i requisiti clinici e organizzativi dei programmi semiresidenziali e chiarire se anche i servizi semiresidenziali pubblici sono ritenuti idonei, analogamente a quanto assunto per le strutture residenziali. Inoltre, bisognerebbe chiarire che la responsabilità clinica del progetto terapeutico permane in capo al SerD e aiutare l’inserimento dei programmi territoriali specialistici tra le modalità di accesso alla misura.
Il periodo di pena in cui le persone detenute con problemi di dipendenza possono scontare la pena ai domiciliari non può superare gli otto anni, che scendono a quattro in caso di reato ostativo.
Sì, la novità è che viene allungata la pena, si ha diritto a fare istanza di richiesta di domiciliari se si ha una pena fino a otto anni, prima il limite era fissato a sei anni. Ed è previsto solo un programma terapeutico, che è quello residenziale o semiresidenziale. Ma per i Livelli essenziali di assistenza – Lea che abbiamo nelle strutture residenziali la persona non può permanere più di un anno e mezzo, due anni per eccezioni particolari. Quindi, la persona non potrà stare otto anni, o anche quattro-sei in una struttura residenziale.
Una prima parte del percorso garantirà un programma residenziale in una struttura. Una volta finito, se l’esito è favorevole si deve passare a un altro tipo di programma, che molto probabilmente sarà quello dell’affidamento in prova. Qui si fa appello al fatto che ci sarà una continuazione dello sconto di pena esterno, quindi per il tramite di un nuovo programma terapeutico che viene sempre deciso tra la persona e il SerD. Nella legge si dice che va monitorato, che può esserci una revoca laddove la persona dovesse avere una ricaduta. Questo è un altro punto dolente.
Perché è un punto dolente?
Avevamo chiesto che venisse rivisto il concetto di ricaduta, che continua a essere letto come un fallimento del programma. Il concetto di ricaduta nella dipendenza è insito nell’andamento della malattia: una persona che ha una dipendenza può avere una ricaduta e non per questo fallire il proprio programma di cura. Abbiamo ravvisato una visione della dipendenza abbastanza anacronistica. Un altro punto che abbiamo messo in discussione riguarda il programma di tipo semiresidenziale, che è l’altra possibilità indicata dal provvedimento oltre alla struttura residenziale. Non è chiaro. Se la persona va in un servizio diurno semi residenziale si presume che la notte vada a dormire da qualche parte che non è il carcere, altrimenti sarebbe una semilibertà e non una detenzione domiciliare. Non è specificato dove la persona vada a dormire, che questo programma è territoriale con un inserimento quota parte del tempo in una struttura diurna e che debba avere una regia sempre del servizio pubblico, che deve erogare quelle prestazioni che il centro diurno non eroga.
Le persone straniere sono una quota parte molto numerosa dei detenuti, ma se non hanno una residenza e non possiedono una tessera sanitaria non hanno i requisiti che sono necessari per seguire un programma alternativo alla detenzione
Roberta Balestra, presidente FeDerSerD
A differenza delle comunità terapeutiche, i servizi diurni non sono strutture che assicurano prestazioni mediche o infermieristiche: chi somministra la terapia? Chi fa il monitoraggio tossicologico di queste persone? Chi scrive le relazioni e le certificazioni? Inoltre, nella legge si dice che si ritengono idonei solo i servizi semiresidenziali accreditati del privato sociale, non si citano i tantissimi centri diurno pubblici. Mi sembra abbastanza grave. Invece, nella parte residenziale si era precisato che erano ritenute idonee anche le poche strutture residenziali pubbliche. Il colmo, secondo me, è che nei servizi diurni pubblici del Servizio sanitario nazionale le persone non possano essere inserite, pena il fatto che il magistrato ritenga il programma inidoneo.
C’è una visione disarticolata di quello che succede effettivamente nella realtà dei servizi dove c’è un’organizzazione che è prevista dalle normative che dà la regia al SerD, che si interfaccia con i diversi attori, che lavora tantissimo con l’Uepe, con il Tribunale di sorveglianza e con il Terzo settore. Il fatto positivo è che si incrementano le possibilità che un maggior numero di persone possa usufruire di queste misure alternative: di fatto si costruiscono i vari passaggi con un po’ di confusione e poca chiarezza.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante il question time a Montecitorio, ha sottolineato che si tratta di un «provvedimento epocale» destinato a persone «che noi abbiamo sempre considerato dei malati da curare piuttosto che criminali da punire».
C’è sempre un po’ di enfasi, a partire dalla possibilità che siano 10mila le persone a poterne fruire. Non si è detto che è una visione pluriennale, le persone cominciano a fare richiesta ai SerD: con questa legge stanno arrivando tantissime richieste di poter scontare la pena fuori da parte di persone con dipendenze che sono in carcere. Sono state create aspettative molto superiori alla realtà. Nessun collega potrà decidere nulla se le risorse non arrivano alle regioni, se non si danno delle informazioni certe alle aziende sanitarie aumentando i budget disponibili. Vediamo la tempistica di attuazione della legge quale sarà.

FeDerSerD ha sottolineato che, nel provvedimento, non viene affrontata la specifica problematica dei soggetti stranieri temporaneamente presenti, che rappresentano una alta percentuale della popolazione detenuta.
I detenuti che hanno una diagnosi di alcoldipendenza o di tossicodipendenza non potranno fruire, se irregolari, di un programma di questo tipo. Le persone straniere sono una quota parte molto numerosa dei detenuti, ma se non hanno una residenza e non possiedono una tessera sanitaria non hanno i requisiti che sono necessari per seguire un programma alternativo alla detenzione. La nostra proposta è di predisporre linee guida nazionali per la presa in carico dei soggetti stranieri temporaneamente presenti.
L’ impianto normativo continua a fare riferimento alle condizioni di tossicodipendenza e alcoldipendenza. Non sono riconosciute le dipendenze comportamentali.
In particolare, non viene riconosciuto il disturbo da gioco d’azzardo, già trattato dai servizi per le dipendenze nell’ambito dei Lea. FeDerSerD ritiene opportuno che questo tema venga mantenuto nell’agenda legislativa futura, proponiamo di prevedere un successivo ampliamento della disciplina alle dipendenze comportamentali riconosciute dai sistemi diagnostici internazionali. Inoltre, vorrei sottolineare il fatto che le donne, anche se sono poche in carcere, hanno poche strutture residenziali che le possono accogliere in misura alternativa.
L’intero impianto del provvedimento si fonda sull’accertamento della dipendenza, sull’idoneità del programma terapeutico, sul monitoraggio del percorso e sulla valutazione delle eventuali ricadute. Queste attività richiedono una valutazione specialistica strutturata e standardizzata, la legge prevede a questo proposito la stesura di linee guida da parte della apposita Commissione tecnica nazionale.
Sì, queste linee guida sono assolutamente necessarie per superare l’attuale disomogeneità. Bisognerebbe definire, però, un modello nazionale di certificazione specialistica SerD, uniformare criteri diagnostici e valutativi, e prevedere una relazione clinica integrata SerD-struttura terapeutica residenziale/semiresidenziale nelle situazioni a maggiore complessità. L’attualità della dipendenza è un altro punto cruciale; ci sono persone che possono essere in carcere già da diverso tempo che, ovviamente, non hanno un tossicologico o un alcol test positivo, ma l’attualità della dipendenza noi la possiamo certificare perché la dipendenza comprende anche una dipendenza di tipo psicologico, non solo di tipo organico.
Foto di apertura di Wolrider YURTSEVEN su Pexels e, nell’articolo, da ufficio stampa FeDerSerD
L'articolo Detenuti tossicodipendenti ai domiciliari, tra risorse insufficienti e nodi ancora da sciogliere proviene da Vita.it.
Ma il nodo dei vincoli paesaggistici e la gestione delle reti rischiano di frenare ogni sviluppo.
“Mentre il porto di Livorno cerca di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Mediterraneo – si legge in una nota a firma congiunta Livorno Civica e Alleanza Verdi e Sinistra – una questione strategica rimane in larga parte irrisolta: la produzione di energia rinnovabile all’interno dell’area portuale. Un tema che intreccia competitività dello scalo, criticità di sviluppo del polo industriale e necessità di abbattere le emissioni inquinanti in città.
A rimettere al centro del dibattito pubblico questa partita, dopo una serie di incontri e confronti anche con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, sono oggi Livorno civica e Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno deciso di sollevare la questione e spingere a soluzioni condivise per uscire dall’impasse.
Secondo studi tecnici più volte portati all’attenzione delle istituzioni dal circolo Legambiente “Luciano De Majo”, l’area portuale e le zone retroportuali potrebbero ospitare fino a 300 megawatt di impianti eolici, ai quali si aggiungerebbero ulteriori 10-15 MWp di fotovoltaico da installare su tetti e superfici oggi inutilizzate. Numeri che non sono affatto irraggiungibili, se si guarda a quanto già realizzato nei grandi scali del Nord Europa: Rotterdam ha installato 300 MW di eolico onshore, Anversa è arrivata a 370 MW con 130 pale in esercizio, Amburgo soddisfa già i due terzi del proprio fabbisogno energetico con fonti pulite. Perché Livorno dovrebbe restare indietro?
“A rendere ancora più urgente il tema – prosegue la nota – è la vicenda del cold ironing, l’elettrificazione delle banchine che consente alle navi di spegnere i motori durante la sosta, riducendo drasticamente le emissioni inquinanti. La “prima vita” del cold ironing a Livorno risale al 12 novembre 2015, quando venne inaugurata con grande pompa la banchina elettrificata alla Calata Sgarallino, alla presenza delle autorità cittadine e regionali. Un investimento che costò 3,5 milioni di euro, cofinanziato per il 60% dal Ministero dell’Ambiente e per il 20% dalla Regione Toscana. L’impianto aveva una potenza erogabile fino a 12 MW ed era il primo in Europa di tale potenza dedicato alle navi passeggeri. Eppure, quell’infrastruttura all’avanguardia non è mai stata utilizzata commercialmente. Le ragioni furono molteplici: mancavano le navi con apparati elettrici compatibili, non era stato stipulato il contratto con Enel per la fornitura di energia, e la gestione dell’impianto non era stata formalmente trasferita dall’Autorità Portuale alla società Porto 2000. La Corte dei Conti, pur riconoscendo la situazione paradossale, ha comunque escluso il danno erariale. Uno “sperpero di denaro pubblico”, come è stato definito a dieci anni di distanza, che resta un simbolo delle occasioni mancate.
La ‘seconda vita’ del cold ironing è invece finanziata con i fondi del PNRR e del Fondo Complementare, per un totale di 77,5 milioni di euro destinati all’intera Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Di questi, 45,5 milioni sono specificamente destinati al porto di Livorno, 16 milioni a Piombino e 16 milioni a Portoferraio. Questo nuovo progetto, molto più ampio e ambizioso, prevede la realizzazione di una sottostazione nell’area dell’ex centrale Enel del Marzocco e di tre cabine di conversione a servizio di passeggeri (crociere) e container. I lavori, affidati al Consorzio Integra a dicembre 2023, procedono speditamente e dovrebbero essere completati entro il 2026, rendendo così operativo il sistema in tutti i porti dell’Autorità. A luglio 2025 sono già stati completati tratti rilevanti di scavo e posa dei cavidotti, e il porto di Livorno risulta a livello europeo uno dei pochi ad aver installato o appaltato più della metà dei lavori.
Un’evoluzione positiva, ma che non risolve il problema alla radice: senza una reale produzione di energia rinnovabile in loco, il cold ironing rischia di restare una costosa vetrina che non risolve il problema dell’inquinamento portuale. Come ha sottolineato Legambiente, allacciarsi alla rete nazionale costa agli armatori di più che produrre energia a bordo bruciando combustibili fossili. Se invece l’energia venisse autoprodotta in porto con impianti eolici, il costo scenderebbe a circa 3 centesimi al kWh contro gli attuali circa 14 centesimi al kWh, rendendo il cold ironing non solo ecologicamente virtuoso ma anche economicamente conveniente”.
“Il principale ostacolo alla realizzazione di questi impianti ci hanno confermato da Palazzo Rosciano – continua la nota – è però di natura normativa, oltre alla necessità di ricerca fondi, che dovrebbero venire dal privato: i vincoli paesaggistici imposti dalla Soprintendenza e recepiti dal Comune di Livorno nel Piano Operativo Comunale, che hanno esteso la tutela della fascia costiera anche alle aree operative del porto. Una scelta che l’Autorità di Sistema Portuale ha immediatamente impugnato davanti al TAR di Firenze. «È un paradosso tutto italiano – commentano i referenti di Legambiente Livorno – mentre aree come la Val di Cornia vengono coperte di pannelli solari, si “protegge” il paesaggio del porto industriale. Una contraddizione che rischia di bloccare la transizione ecologica del nostro territorio». A complicare il quadro nel confronto con Autorità Portuale la preoccupazione espressa dal presidente Gariglio sul futuro dello snodo ferroviario dell’interporto, che a causa dei ritardi accumulati potrebbe essere riallocato ad altri asset, vanificando anni di progettazione e investimenti ma anche il percorso governativo che prevede l’affidamento a un unico soggetto privato della gestione di tutte le reti elettriche nei porti nazionali, una scelta che solleva più di un interrogativo sulla tenuta di un sistema pubblico di approvvigionamento energetico”.
“Di fronte a questo scenario – prosegue la nota – Alleanza Verdi e Sinistra e Livorno Civica hanno elaborato un documento congiunto per rimettere in moto il processo. Le richieste al governo, alla Regione Toscana e alle autorità locali sono chiare: costituzione di un tavolo permanente tra Comune, Autorità di Sistema Portuale, Regione per accelerare gli iter autorizzativi degli impianti eolici e fotovoltaici in area portuale. Il tavolo potrebbe aiutare e sostenere il superamento dei vincoli paesaggistici attraverso un’intesa istituzionale che riconosca la specificità delle aree portuali e la necessità di uno sviluppo sostenibile nelle aree naturali, distinguendo tra paesaggio naturale e paesaggio industriale. Altrettanto importante è l’attrazione di investimenti privati con project financing dedicati alla produzione di energia rinnovabile, sul modello di quanto già sperimentato in altri settori, oggi a che ci risulta, assente dalla pianificazione dello sviluppo del porto. Non ultimo, l’importanza del collegamento tra transizione energetica delle aree portuali e industriali del retroporto, perché la produzione di energia pulita in porto e nelle aree limitrofe può rappresentare una risposta concreta alla necessità di sviluppo del polo logistico e industriale di Livorno, offrendo energia a costi competitivi per la produzione anche di idrogeno verde e per il rilancio industriale del territorio.
Il porto di Livorno si trova di fronte a un bivio: restare indietro rispetto agli altri scali europei, vittima di burocrazie miopi e vincoli anacronistici, o diventare un laboratorio di innovazione e sostenibilità.
La scelta è politica. Noi abbiamo scelto di stare dalla parte della transizione ecologica, del lavoro e della salute dei cittadini”.
“La partita è aperta – conclude la nota – ma il tempo, con le crisi energetiche globali e la competizione tra porti del Mediterraneo, non gioca certo a favore di chi aspetta”.
Una task force interna per coordinare sinergicamente le attività tecniche e amministrative con la struttura commissariale della Darsena Europa. È questo uno dei primi atti organizzativi firmati dal neo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Pierpaolo Danieli. La mossa sigilla la collaborazione con il commissario straordinario dell’opera, Giancarlo Dionisi, e avvia una nuova stagione di cooperazione istituzionale per accelerare una delle infrastrutture più strategiche per la portualità toscana e nazionale.
La decisione, fortemente voluta dal presidente dell’Ente portuale Davide Gariglio, si pone come obiettivo quello di assicurare un raccordo unitario tra le esigenze funzionali dell’AdSP e quelle della Struttura commissariale in un quadro di leale collaborazione. Il nuovo Gruppo di supporto alla Piattaforma Europa, composto da diversi dirigenti di Palazzo Rosciano, svolgerà attività consultive di approfondimento ed analisi per la realizzazione dell’opera.
Il provvedimento avvia la più ampia riorganizzazione dell’Ente voluta dai vertici di Palazzo Rosciano. L’obiettivo fondamentale è garantire che l’AdSP continui ad operare al massimo delle sue funzioni di legge, tutelando sia i grandi progetti strategici sia le attività quotidiane.
“La Piattaforma Europa rappresenta il futuro economico del nostro scalo e della logistica nazionale” ha dichiarato Danieli. “Seguendo la chiara linea strategica tracciata dal presidente Gariglio, che ha voluto fortemente questa task force, lavoreremo per attivare ogni sinergia possibile con la struttura commissariale, al fine di dare risposte rapide al cluster portuale e procedere spediti verso la realizzazione dell’opera”.
un’altra parte dell’Ai Act, il Regolamento Ue 2024/1689, è entrata in vigore, dal 2 agosto. «Ho l’impressione che poche persone se ne siano accorte. Riguarda anche il Terzo settore», dice Alberto Almagioni, consigliere Associazione italiana fundraiser – Assif. Con queste nuove norme «diventano applicabili anche gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’Ai Act. Non riguardano solo chi sviluppa sistemi di intelligenza artificiale, ma anche chi li utilizza».
Che cosa, precisamente, è entrato in vigore dal 2 agosto dell’Ai Act?
Sono importanti due aspetti. Il primo è l’entrata in vigore dell’articolo 50 dell’Ai Act, ovvero l’obbligo di trasparenza che, dal punto di vista etico, dovrebbe esserci da sempre, però ovviamente conviene normarlo. Quindi, d’ora in avanti tutto ciò che è prodotto con intelligenza artificiale richiede una valutazione rispetto al fatto che sia comunicato o meno. Ci sono degli elementi che obbligatoriamente dobbiamo comunicare, ad esempio la creazione di immagini o di video, ce ne sono altri che non lo sono. Se elaboro un testo con l’utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale, siccome la responsabilità redazionale è mia, nel momento in cui lo pubblico posso anche non dire che è costruito con intelligenza artificiale. La norma obbliga a essere trasparenti: un’immagine, per quanto perfetta, è palesemente figlia di uno strumento di Ai. Mentre per l’origine di un testo è più difficile dimostrare che sia al 100% frutto dell’intelligenza artificiale o sintetica.
Nel Terzo settore parliamo spesso di fiducia. Forse dovremmo ricordarci che la trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale non è soltanto un obbligo europeo. È una naturale conseguenza della relazione di fiducia che chiediamo alle persone di costruire con noi
Alberto Almagioni, consigliere Associazione italiana fundraiser – Assif
Peraltro, già molte piattaforme tendono a etichettare in automatico. Se si pubblica su Facebook, su LinkedIn, su Instagram una immagine fatte con l’intelligenza artificiale, viene etichettata anche se non lo si fa spontaneamente con un’indicazione. Adesso questa cosa è un obbligo, non è più una scelta della piattaforma e ha molto a che fare col tema della responsabilità, col fatto di scegliere che cosa pubblicare e cosa non pubblicare. Questo primo tema della trasparenza è fondamentale, anche perché poi su questo si innestano altri discorsi.
Quali altri discorsi?
Per rispondere faccio un esempio. C’è un caso famoso di Amnesty International, che nel 2023 ha rimosso dai propri canali social alcune immagini generate con l’intelligenza artificiale usate per illustrare la repressione delle proteste in Colombia del 2021. L’organizzazione aveva avuto grossi problemi con quelle immagini, per questo ritirò la campagna. Ovviamente la scelta era stata fatta a fin di bene, per tutelare la riservatezza di chi manifestava, ma questo fatto ha comportato nei lettori una caduta di credibilità della notizia. Si può pensare che, se è finta l’immagine, è finta anche la notizia, che nel momento in cui è manipolata una foto, si ha la percezione di essere manipolati. Quindi, il tema della trasparenza è strettamente collegato alla fiducia, alla credibilità.
La seconda parte dell’Ai Act che è entrata in vigore, invece, cosa riguarda?
Con il “Digital Omnibus”, il pacchetto di semplificazione normativa dell’Unione Europea entrato in vigore il 27 luglio 2026, viene fissata al 2 agosto la parte di vigilanza sul titolo 4 dell’Ai Act, che introduce il principio della Ai Literacy. Riguardo la formazione, al contrario di quello che succede con altri strumenti, non c’è un obbligo specifico. Se si cerca un corso che certifichi la formazione sull’Ai rispetto all’articolo 4, non esiste perché non esiste una certificazione. Ciò che il legislatore intelligentemente ha previsto è che la formazione non è qualcosa che compri, ma è un processo, e bisogna garantire che quel processo stia avvenendo.
Nessuno chiede che le persone che lavorano per te o con te abbiano un certo livello di formazione, ma che abbiano una formazione adeguata. Questo è il vero problema perché per “adeguata” si intende che tenga dentro anche tutti i temi dell’etica. L’articolo 4 non dice semplicemente che bisogna imparare a usare questi strumenti, ma dice che le organizzazioni devono garantire che le persone che li utilizzano abbiano competenze adeguate, tenendo conto del ruolo che ricoprono, del contesto in cui operano e dei possibili impatti. Per me i due articoli si parlano. L’articolo 50 ci dice: siate trasparenti. L’articolo 4 ci dice: imparate. Siamo di fronte ad una sfida.
Quale sfida?
La vera sfida è passare dall’uso dell’Ai alla sua governance. Più o meno a distanza di 40 anni dall’introduzione della mail siamo arrivati all’esistenza, almeno nelle grandi organizzazioni, di un’infrastruttura It e di qualcuno che la governi. L’Ai lo richiede, solo che non abbiamo 40 anni di tempo perché questa è una rivoluzione davvero veloce. Nel Terzo settore parliamo spesso di fiducia: delle persone che donano, di chi si rivolge ai nostri servizi, delle comunità con cui lavoriamo. Forse dovremmo ricordarci che la trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale non è soltanto un obbligo europeo. È una naturale conseguenza della relazione di fiducia che chiediamo alle persone di costruire con noi.

Quello che il Terzo settore fa quando chiede sostegno economico per una causa non deve essere manipolare né convincere, ma deve essere raccontare, testimoniare e rendere partecipe la persona, che fa una libera scelta. Quindi, il rispetto della normativa e la fiducia si legano tantissimo. Ce lo insegnano i vari casi mediatici. Se qualcosa di sbagliato emerge da una grande, piccola, media organizzazione, il rischio reputazionale ci riguarda tutti. Se domani qualcuno utilizza gli strumenti dell’Ai in modo inadeguato, anche per ingenuità a volte, perché si ha uno strumento che non si sa come funziona e si vuole testarlo, si rischia di creare un problema non solo per quella azienda.
L’importanza di conoscere la normativa e la fiducia sono due temi strettamente collegati, che viaggiano insieme dal Dgpr Act, che disciplina i dati personali e la loro protezione, al Services Act, che disciplina i servizi digitali. Tutte le nuove normative europee che non sono prescrittive, ma che danno degli indicatori per vivere in un mondo più giusto, se vogliamo usare un termine ottimista, si muovono nella stessa direzione dell’Ai Act. L’intelligenza artificiale ha una capacità manipolatoria altissima in termini di convincimento perché riesce a personalizzare, a leggere segnali che sono più difficili da analizzare massivamente. La normativa è un ottimo strumento per creare un’idea di governance.
In apertura, fotografia di Beatriz Cattel Lyca su Unsplash
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